Mancano ormai pochi giorni al termine ultimo per inoltrare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il prossimo anno scolastico 2022/23: come sappiamo, i docenti di ruolo interessati, infatti, hanno tempo fino a lunedì 4 luglio per presentare la propria istanza. Tutti possono produrre richiesta, essendo decaduti i vincoli, a eccezione dei neo immessi in ruolo dalla I fascia delle GPS per cui il Ministero è rimasto fermo sulle sue decisioni. Occorre fare attenzione nella compilazione, in modo tale da evitare che l’Ufficio scolastico competente rigetti la domanda: di seguito tutti i chiarimenti in merito.
Attenzione ad evitare errori nella domanda di assegnazione provvisoria
Come abbiamo comunicato in più occasioni, i docenti di ruolo interessati possono produrre domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il 2022/23 attraverso la piattaforma ministeriale Istanze Online, solo se in possesso dei requisiti previsti dal CCNI sulla mobilità annuale 2019/2022, valido anche per l’anno scolastico 2022/23.
A volte capita che, pur avendo i suddetti requisiti e pur avendo compilato in modo corretto la richiesta, l’Ufficio Scolastico di competenza non la ritiene valida, rigettandola: in questo caso, l’errore commesso potrebbe consistere nel modo in cui il docente ha inserito le preferenze possibili.
Obbligo nell’ inserimento della prima preferenza
L’insegnante che presenta domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungersi ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, ai figli o al convivente deve necessariamente inserire come prima preferenza il comune in cui avviene il suddetto ricongiungimento, o il distretto sub comunale o una o più istituzione scolastica in esso collocate. L’obbligo riguarda sia le preferenze sintetiche che analitiche: nel caso in cui il docente indichi singole scuole situate nel comune di ricongiungimento, non occorre inserire quest’ultimo come prima preferenza.
Qualora nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole esprimibili, il docente può indicare un istituto di un comune vicino. Allo stesso modo, può inserire la preferenza di una scuola con la sede in un altro comune anche non viciniore che però abbia un plesso nel luogo di ricongiungimento. Non rispettando queste regole, la domanda non risulta valida: pertanto l’Ufficio Scolastico procederà con il suo annullamento.