utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Tra pochi giorni scadrà il termine utile entro cui i docenti con contratto a tempo indeterminato possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il prossimo anno scolastico 2022/23: come sappiamo, infatti, c’è ancora qualche giorno di tempo, fino a lunedì 4 luglio, per inoltrare le richieste. Secondo le previsioni, dovrebbero essere tanti i docenti che produrranno domanda, considerati gli andamenti dei trasferimenti territoriali e provinciali (si sono soddisfatte quasi 50mila istanze a livello nazionale su circa 90mila inoltri): quali saranno i posti disponibili per le operazioni della mobilità annuale 2022?

Posti disponibili su cui effettuare le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria

Per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria si utilizzeranno sia i posti che costituiscono l’organico di diritto (vale a dire l’organico dell’autonomia) sia quelli resisi disponibili in organico di fatto. In particolare i posti che si possono utilizzare per tali movimenti annuali sono i seguenti:

  • Quelli facenti parte dell’organico dell’autonomia che sono rimasti vacanti dopo i trasferimenti e le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23;
  • Posti di sostegno in deroga, così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 22 ottobre 2010;
  • Cattedre scaturite dall’adeguamento dell’organico di diritto con quello di fatto;
  • Posti che si renderanno disponibili per il prossimo anno scolastico 2022/23 secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore: ad es. da incarichi di presidenza, dalla mobilità intercompartimentale, dai comandi e utilizzazioni, dalle richieste di part-time;
  • Quelli resisi vacanti e disponibili a seguito dell’attuazione di iniziative progettuali in base a quanto stabilito dalla legge 107/15, art 1, comma 65;
  • Cattedre scaturite dall’abbinamento di ore residuate nella scuola secondaria di I e II grado, a condizione che non si superino le 18 ore settimanali: tale abbinamento può avvenire sia nella stesso istituto che tra scuole diverse);
  • Posti di ufficio tecnico in base all’art.4/6 del Decreto Legislativo 61/2017 e all’art. 8/4 del D.P.R. 88/2020.

Possibilità dello scambio di posto tra coniugi

Inoltre, per le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione il CCNI prevede la possibilità che i coniugi, appartenenti alla stessa classe di concorso e grado di istruzione, possano effettuare lo scambio di posto/cattedra con validità sempre annuale: in questo caso, lo scambio avverrebbe quindi tra istituzioni scolastiche in cui marito e moglie sono in servizio. Ogni Ufficio scolastico regionale indica le procedure da seguire, infatti il CCNI delega alla contrattazione regionale la regolamentazione di questo scambio.