Può un insegnante assunto presso una scuola pubblica o privata (di qualsiasi ordine e grado) aprire la Partita IVA per svolgere un secondo lavoro? Quali sono i casi di incompatibilità? Abbiamo già affrontato parzialmente la questione in un articolo che trattava anche le prestazioni occasionali. In questa guida approfondiamo la questione della Partita IVA.
Partita Iva: i docenti possono aprirla?
Gli insegnanti pubblici possono aprire la Partita IVA? Tutti i dipendenti pubblici, in linea generale, sono vincolati a svolgere il proprio lavoro in maniera esclusiva. La legislazione, però, prevede alcune eccezioni: una di esse riguarda proprio la categoria degli insegnanti.
L’articolo 508, del DL 297/94 illustra i casi di incompatibilità con la professione insegnante, ovvero:
- impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto;
- avere un altro rapporto di impiego pubblico;
- svolgere attività esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
- assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
- accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato (ad eccezione di cooperative).
Il paragrafo finale, però, indica un’eccezione.
“Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l‘esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’ orario di insegnamento e di servizio.“
Docenti e liberi professionisti: la partita IVA
Dunque, il docente può esercitare anche la libera professione, e quindi aprire partita IVA, a due condizioni:
1. La libera professione non deve entrare in conflitto con l’attività di insegnante
2. Le due attività devono svolgersi in fasce orarie differenti.
In ciò, va tenuto a mente che chi svolge come altra attività lezioni a privati, ha il divieto di insegnamento a studenti iscritti presso lo stesso istituto.
Se a svolgere la seconda attività è un docente assunto full time o con part time superiore al 50%, ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione. In caso contrario, potrebbe incorrere nel licenziamento per giusta causa. Nel caso in cui il DS la neghi, può rivolgersi al provveditorato. Il personale docente con orario part-time, vale a dire con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (quindi con partita iva), purché non si crei conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.
Che dire di chi insegna in una scuola privata?
Per i dipendenti privati non esiste un effettivo impedimento all’esercizio di una professione (o seconda attività). Tuttavia, è consigliabile consultare il contratto che regola i rapporti tra docente e l’istituto e, allo stesso tempo, informare il dirigente scolastico.