abilitazione
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Valore abilitante della laurea/diploma tecnico I.T.P. ‘vecchio ordinamento’ e dei 24 CFU, il Tribunale di Messina ha confermato l’orientamento favorevole espresso dalla magistratura del lavoro messinese in merito al valore abilitante della laurea/diploma I.T.P. ‘vecchio ordinamento’ con 24 CFU. Ne ha dato notizia lo studio legale Aldo Esposito-Ciro Santonicola che ha patrocinato due separati ricorsi. Vediamo i dettagli.

Riconoscimento valore abilitante laurea/diploma I.T.P. ‘vecchio ordinamento’ e 24 CFU

Come informano gli avvocati Esposito e Santonicola, a ridosso della pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, è stato nuovamente sancito (con ricorso urgente ed anche con sentenza) il riconoscimento del valore abilitante della laurea/diploma I.T.P. e dei 24 CFU.

Si tratta di accoglimenti giudiziari importanti anche e soprattutto in vista della riforma del reclutamento introdotta recentemente dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che, come noto, per arrivare al conseguimento dell’abilitazione, prevede un percorso universitario e accademico con superamento di una prova finale.

La vicenda giudiziaria deriva da due separati ricorsi, stilati dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola. Il primo “nelle forme dell’articolo 700″, il secondo “senza urgenza”, si ponevano come fine quello dell’accertamento della la valenza abilitante della laurea/diploma tecnico, congiunti al possesso dei 24 crediti formativi universitari nelle materie socio-psico-pedagogiche.

Per quanto concerne la posizione dell’insegnante tecnico pratico, si fa presente che lo stesso è in possesso del Diploma di perito industriale capotecnico “vecchio ordinamento”, idoneo all’insegnamento sulle classi B011 e B017.

Investito della problematica, il Tribunale siciliano, nelle persone dei magistrati Dott.ssa Roberta Rando e Aurora La Face, ha dichiarato (con doppia recentissima pronuncia, a ridosso della pubblicazione delle rinnovate GPS valide per il biennio 2022/24) che i ricorrenti effettivamente dispongono di un titolo abilitante all’insegnamento, coerente con le classi di concorso indicate in domanda, costituito dal possesso di laurea/diploma tecnico, congiunto ai 24 crediti formativi universitari “con conseguente diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto“.

Nonostante le resistenze ministeriali, i giudici continuano a ritenere ragionevole, nel mutato assetto normativo, la rivisitazione dei concetti di “abilitazione” e “idoneità all’insegnamento” (circostanza tra l’altro avallata dal Collegio Giudicante Messinese con ordinanza emessa dalla dottoressa Totaro) dovendosi, pertanto, consentire l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati agli aspiranti, in possesso dell’idoneo titolo accademico e dei 24 CFU, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo”, da ricondurre quindi, anche con un’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle disposizioni primarie e secondarie, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità.

Sul punto, continua la magistratura siciliana, la diversa interpretazione offerta dall’amministrazione resistente, ovvero quella di impedire ai laureati/diplomati con 24 CFU l’accesso alle graduatorie degli abilitati, appare determinare un’illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.