Immissioni in ruolo
Immissioni in ruolo

Immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, gli aspiranti, se inseriti nelle relative graduatorie, possono scegliere se partecipare per la nomina su posto comune e/o su cattedra di sostegno. Occorre, comunque, precisare che non tutti gli aspiranti possono operare tale scelta. Vediamo perché.

Immissioni in ruolo 2022/23, i docenti che sono vincolati alla nomina su posto di sostegno

Le operazioni ordinarie di immissioni in ruolo si articolano, come è noto, in due fasi: nella prima, è prevista la presentazione della domanda, da parte degli aspiranti, finalizzata alla scelta, in ordine di preferenza, degli abbinamenti province/classi di concorso/tipologia di posto. Nella fase 2, invece, l’aspirante presenterà la domanda riguardante la scelta delle sedi/scuole in cui essere assegnati, secondo il proprio irdine di preferenza. 

Considerando che si tratta di una procedura informatizzata, l’accettazione della nomina è automatica, ovvero l’assegnazione della provincia/classe di concorso/tipologia di posto e, in seguito, quella della sede comporta l’accettazione della proposta di nomina.

Secondo quanto è stato disposto dal comma 9 dell’articolo 7 del DM N. 21/2005, però, gli aspiranti che hanno conseguito la specializzazione su sostegno (secondo quanto contenuto all’articolo 3 del medesimo DM) e coloro che hanno conseguito abilitazione/idoneità all’insegnamento ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c) dell’articolo 1 del medesimo DM, sono vincolati con priorità alla nomina su posto di sostegno. Tale disposizione è stata ribadita dalle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23.

In buona sostanza, nel primo caso, sono vincolati coloro che hanno conseguito il titolo di sostegno, partecipando al relativo corso riservato ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria, già in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento, conseguita nei concorsi pubblici, indetti prima della pubblicazione della legge N. 124/99, inclusi quelli indetti nel 1999, purché abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Inoltre, sono vincolati alla nomina su posto su sostegno coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione/idoneità all’insegnamento, partecipando al relativo corso riservato ai docenti in possesso di diploma di specializzazione per il sostegno, conseguito a seguito di corsi di durata biennale di cui al decreto N. 460/98 e al DPR n. 970/1975, e di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con il prescritto titolo di studio dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.

Durante la fase 1, i suddetti docenti potranno indicare, in ogni caso, anche eventuali classi di concorso/tipologie di posto diversi dal sostegno: in ogni caso, l’assunzione avverrà con priorità su posto di sostegno. Qualora tutto ciò non fosse possibile per mancanza di posti e numero di aspiranti, i suddetti docenti potranno concorrere per gli altri eventuali insegnamenti indicati nella domanda.