Assunzioni call veloce
Assunzioni call veloce

Call veloce: dal 4 all’8 agosto sarà possibile presentare domanda per le assunzioni tramite questa procedura. Disciplinata dal DM n. 25/2020, essa prevede l’assunzione a tempo indeterminato dell’aspirante, in provincia o regione diversa da quelli di pertinenza delle graduatorie (GaE e GM) in cui è inserito, sui posti che non è stato possibile assegnare da GaE e GM della relativa provincia. Chiariamo alcuni punti sulla sede e sui vincoli.

Call veloce e vincolo triennale

Le assunzioni tramite call veloce saranno concluse entro l’11 agosto. Chi partecipa alla procedura deve conoscere bene quali sono i vincoli legati alla sede. Gli immessi in ruolo tramite call veloce sono tenuti a rimanere nella stessa scuola, in cui svolgono l’anno di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per tre anni in totale: l’anno di prova + altri 2. 

Sono esclusi dal vincolo triennale i docenti:

  • che vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero o esubero
  • con grave disabilità
  • che assistono il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado con grave disabilità.

In ogni caso, tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e accettare incarichi di supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007. 

Assunzioni 2022/23 e casi particolari

Il CCNI sulla mobilità 2022/25, prevede però che i docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità; chi non la presenta resta nella scuola in cui è stato assunto. Ciò modifica le condizioni del vincolo triennale, che a questo punto funziona si applica in questo modo:

  • dall’a.s. 2023/24, per chi presenta domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità e viene soddisfatto in una delle preferenze espresse;
  • dall’a.s. 2022/23, per chi non presenta la domanda di mobilità volontaria, e resta nella scuola di assunzione (a.s. 2022/23);
  • dall’a.s. 2022/23, per chi presenta la domanda ma non viene soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse, per cui restan nella scuola di assunzione/titolarità.