Il Ministero ha emanato la circolare annuale prot. n. 28597, contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze anche per il personale ATA, per l’anno scolastico 2022/2023. Sono confermate le disposizioni dello scorso anno scolastico. Vediamo una sintesi delle disposizioni contenute nella circolare (PUNTO 3).
Supplenze Personale ATA 2022/23
Personale ATA 2022/23: i posti (ad eccezioni di quelli dei DSGA), che non è stato possibile assegnare a tempo indeterminato, sono coperti con le supplenze annuali o temporanee sino al termine dell’attività didattica. Per le supplenze vengono utilizzate le graduatorie permanenti provinciali (I fascia) e, in caso di esaurimento di queste, le residue disponibilità sono assegnate dai Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto (fino alla terza fascia).
Chi accetta una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica, ha comunque la possibilità di accettare un’altra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
In caso di supplenze attribuite su spezzone orario, si ha diritto al completamento orario. È possibile lasciare un part-time per accettare un posto intero, purché, al momento della convocazione, non vi fosse disponibilità per un posto intero. Il completamento può essere fatto solo tra posti dello stesso profilo.
Divieto di sostituzione: quando?
Il personale ATA temporaneamente assente, non può essere sostituito (leggi di Bilancio 2015 e 2018). Di conseguenza, i Dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi:
- al personale Assistente amministrativo e Assistente tecnico, salvo che nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto e, nelle altre scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza;
- al personale Collaboratore scolastico (in assenza di delibera motivata da parte del Dirigente scolastico) per i primi sette giorni di assenza.
E’ prevista la possibilità di conferire delle eventuali supplenze a termine (art. 41 CCNL 2016/2018) sui posti eventualmente residuati dalla procedura assunzionale rivolta agli ex LSU ed Appalti storici (art. 58, comma 5-septies DL 69/2013). A questo scopo il MI fornirà specifiche e separate indicazioni.
Per ulteriori dettagli potete consultare la circolare.