Concorso straordinario
Concorso straordinario

Concorso straordinario docenti, una recentissima sentenza del TAR Lazio ha annullato la bocciatura di un docente (ITP) al concorso straordinario 2020 (conclusosi l’anno scorso) in quanto i verbali di correzione e le griglie di valutazione, rilasciate a seguito di accesso agli atti, non erano firmati dai commissari, risultando, così, violato il principio di collegialità della valutazione. Ne ha dato notizia l’Avvocato Maria Rosaria Altieri che ha patrocinato il ricorso. Vediamo in dettaglio le ragioni della sentenza.

Concorso straordinario docenti, sentenza TAR Lazio annulla bocciatura di un candidato

La vicenda giudiziale, conclusa con la sentenza del TAR Lazio emessa in data 1° agosto 2022, trae origine dalle anomalie che hanno caratterizzato la procedura straordinaria riservata bandita nel 2020, denunziate da un candidato che, dopo aver constatato di non aver superato la prova concorsuale per aver conseguito un punteggio inferiore al punteggio minimo previsto dal bando, avanzava istanza di accesso agli atti chiedendo copia dei verbali e delle griglie di valutazione del proprio elaborato.

Come riporta l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, a seguito della concessa ostensione degli atti, sono emerse immediatamente delle irregolarità, in quanto i file risultavano privi di firma dei commissari d’esame. Tutto ciò faceva sorgere dubbi sulla partecipazione di tutti i membri della commissione alle operazioni di correzione e valutazione dell’elaborato.

Violazione del principio della collegialità nella valutazione delle prove del concorso. Il Tar annulla la bocciatura al concorso.

Proposta tempestiva impugnazione, con il patrocinio dell’Avv. Maria Rosaria Altieri, il TAR ha ordinato al MIUR il deposito di tutti gli atti contestati (verbali e griglia di valutazione), muniti di firma digitale o autografa.
Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione, invece di depositare quanto richiesto, depositava gli stessi file privi di firma già consegnati al ricorrente e in più il rapporto di verifica delle firme digitali contenuto in un file pdf.

L’Avvocato Altieri ha contestato tempestivamente la produzione documentale, rappresentando che “il rapporto di verifica separato rispetto al documento su cui sarebbero state apposte le firme, non ha alcun valore probatorio rispetto all’apposizione delle firme digitali della Commissione sul verbale e sulla griglia di valutazione, non essendo idoneo a provare che detti file siano stati firmati digitalmente, e che, inoltre, non né vi è alcuna prova che il rapporto di verifica delle firme digitali sia riferibile ai verbali e alle griglie di valutazione contestati”.

Le motivazioni della sentenza

Accogliendo integralmente tale assunto difensivo, il TAR del Lazio ha concluso che “Dagli atti depositati non emerge alcuna circostanza che consenta al Collegio di desumere l’avvenuta sottoscrizione dei provvedimenti in parola.

Come dedotto dalla ricorrente, i documenti depositati a seguito dell’Ordinanza emessa in corso di causa non contengono elementi che leghino o connettano le attestazioni delle firme elettroniche, peraltro contenute in semplici files pdf, al verbale di correzione ed alla griglia di valutazione da cui scaturisce la mancata ammissione della ricorrente alla prova successiva……. è indubbio che dalla assenza di sottoscrizione deriva la mancanza, negli atti impugnati, della minima dimostrazione della collegialità della correzione e del rispetto della trasparenza nonché delle prescrizioni di cui alla circolare contenuta nella nota prot. n. 712 del 07.01.21 e del D.P.R. 9 maggio 1994, N. 487”.

Sulla base di tali premesse il TAR ha annullato l’impugnata bocciatura, consentendo così al docente, ingiustamente escluso dal concorso, di partecipare alle operazioni di assunzione in ruolo. L’Avvocato Altieri ha precisato di aver omesso volontariamente il numero della sentenza per questione di privacy.