Docente Esperto, lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Aiuti Bis: ora si attende la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. All’interno del Decreto, il governo ha previsto una nuova figura nella scuola, ovvero il cosiddetto ‘Docente Esperto’. Vediamo, in particolare, cosa viene indicato nel nuovo Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.
Nuova figura nella scuola, arriva il ‘Docente Esperto’: le disposizioni contenute nel Decreto Aiuti Bis
All’articolo 4-bis del nuovo Decreto, si legge quanto segue: ‘4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili […] possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento’.
Docente esperto, chi può accedere?
Nel Decreto si legge: ‘Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica’.
Secondo quanto indicato dal Decreto, quindi, i docenti esperti non potranno essere più di 8.000 e dovranno restare nella stessa istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica. Diventeranno operativi a partire dall’anno scolastico 2032/2033. La qualifica di docente esperto ”non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento”.
Per quanto riguarda i criteri in base ai quali verranno selezionati i docenti per questa nuova figura, questi sono rimessi alla contrattazione collettiva. Nel caso in cui detto regolamento non è emanato per l’anno scolastico 2023/24 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:
- media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
- in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I suddetti criteri sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall’Allegato B
Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.
Si prevede altresì che a decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto saranno soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità’.
Il Decreto Legge provvede anche a riconoscere un incentivo ‘una tantum’ accessorio per coloro che completeranno un percorso triennale.
Si prevede infatti che, per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, che superino un percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva, spetti elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.