Sanzioni
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Sanzioni comminate al personale docente e poteri disciplinari dei DS, il Tribunale del Lavoro di Cassino, con sentenza del 29 giugno scorso, ha provveduto ad annullare la sanzione disciplinare inflitta a un docente in quanto il Dirigente Scolastico, nel corso del giudizio, non ha provato la fondatezza e la proporzionalità della sanzione stessa.

Sanzioni comminate ai docenti, sentenza Tribunale Cassino annulla provvedimento disciplinare del DS  

L’avvocato Maria Rosaria Altieri, patrocinante del ricorso presentato al Tribunale del Lavoro di Cassino, ha illustrato le motivazioni della sentenza. 
Nello specifico, il Dirigente Scolastico aveva irrogato la sanzione disciplinare senza svolgere alcuna istruttoria e basandosi esclusivamente su una relazione a lui consegnata da un genitore il quale riferiva di presunte condotte censurabili che una docente avrebbe tenuto in classe durante le lezioni.

L’Avvocato Altieri contestava, in particolare, che senza svolgere alcun accertamento, il Dirigente Scolastico avesse posto a base della sanzione disciplinare esclusivamente i racconti di un minore, ascoltato solo dal genitore e in assenza di modalità non idonee a assicurare la genuinità del racconto, con ciò pregiudicandone senz’altro l’attendibilità (ex plurimis, Cass Sez. 3, n. 24248 del 13/05/2010).

A fronte delle precise contestazioni della difesa della docente, il Dirigente Scolastico non forniva argomentazioni idonee a giustificare l’irrogazione della sanzione disciplinare, sicché, accogliendo le eccezioni della difesa, il Tribunale del Lavoro di Casino annullava la sanzione disciplinare inflitta alla docente in quanto ‘Al fine di valutare, in tale contesto, la legittimità o meno delle sanzioni disciplinari inflitta al lavoratore, occorre infine ricordare che tale questione debba essere affrontata sotto il duplice aspetto della fondatezza delle contestazioni mosse al lavoratore e della proporzionalità tra la gravità delle contestazioni disciplinari accertate e la sanzione adottata. 

In applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava ovviamente sul datore di lavoro l’onere di provare in giudizio la sussistenza di entrambe le condizioni di legittimità della sanzione disciplinare in esame. Tanto chiarito in linea generale, deve preliminarmente rilevarsi tale specifico onere non è stato correttamente soddisfatto dal Ministero convenuto’.