Supplenze
Supplenze

Supplenze temporanee e docenti di potenziamento, la normativa vigente in merito ai posti di potenziamento prevede che i docenti possano anche svolgere supplenze o avere ore su posti comuni o di sostegno. Vediamo, in particolare, quali sono gli aspetti da tenere in considerazione.

Supplenze temporanee, condizioni per l’impiego di docenti di potenziamento

I posti di potenziamento vennero introdotti con la cosiddetta ‘Riforma Buona Scuola‘ (legge 107/2015) allo scopo di ampliare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche ma i docenti impiegati sui posti di potenziamento possono essere utilizzati anche per coprire i posti di supplenza sino a dieci giorni. 

Secondo quanto dispone la suddetta legge 107/2015, il Dirigente Scolastico può impiegare l’organico dell’autonomia per coprire le supplenze temporanee sino a dieci giorni anche se le disposizioni legislative hanno posto un limite a tale impiego: infatti, le supplenze coperte dal personale dell’organico dell’autonomia non dovranno impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa.

Oltre allo scopo principale, ovvero quello di consentire l’ampliamento dell’offerta formativa, i posti di potenziamento hanno permesso la possibilità di costituire cattedre/posti misti, ovvero cattedre formate da ore impiegate nelle attività curricolari e ore impiegate nelle attività di potenziamento, oltre che in quelle di supporto organizzativo e didattico al DS.

Il CCNL 2016/18 ha previsto che l’orario obbligatorio dei docenti può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa.

La Nota del Ministero dell’Istruzione N. 14603 del 12 aprile 2022 (Circolare sugli organici docenti per l’anno scolastico 2022/23) ha specificato, inoltre, quanto segue: ‘I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica’.

Il Dirigente Scolastico, pertanto, potrà assegnare i docenti, a seconda dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio Docenti, su posto curriculare o di potenziamento o su posto misto ‘curriculare-potenziamento’.
Pertanto, un docente impiegato su potenziamento non potrà essere destinato esclusivamente per la copertura di una supplenza sino a 10 giorni e il Dirigente Scolastico sarà chiamato a rispettare quanto deliberato dagli organi collegiali in merito all’impiego del docente su cattedre/posti misti. L’impiego su posti di supplenza è possibile solamente in caso di eventuali ore non programmate nel PTOF.