Classi pollaio e disabilità. Il D.P.R.81/09 é dettagliato anche nella terminologia. Il “di norma” e soprattutto il “purché” sono i punti di riferimento per gli Usr.
Anno 2022-23 le classi pollaio iniziali spesso confermate
Classi pollaio e disabilità. Anno nuovo, scenario vecchio. La soluzione organizzativa voluta dal duo Gelmini/Tremonti (2008-11) resiste perché risponde perfettamente al criterio dell’ottimizzazione. Il filosofo U. Galimberti declinerebbe il termine con quello della Tecnica (M. Heidegger).
Ieri il quotidiano Il Tempo (23.08.22) presentava “la situazione dell’Istituto Poggiali-Spizzichino di Roma, dove si rischia di dover formare due classi da 22 alunni con disabilità gravi e due da 28 con tre disabilità lievi ciascuna.
Su Il Corriere della Sera di qualche giorno fa (18 agosto) si poteva leggere: “Nessuno ci ha ascoltati», spiega Annamaria Mele, docente di musica e referente del plesso Berti, dove si installeranno tre delle cinque classi pollaio. Eppure la legge (Dpr 81/09) prevede 20 alunni in aula se nel registro è presente uno studente con disabilità. Una deroga alla norma può allungare l’appello al massimo di altri due allievi.”
Le espressioni di riferimento per gli Usr
Come si concluderà la vicenda? Difficile ipotizzare lo scenario finale che conosceremo tra qualche giorno.
Il compito dell’Usr è di applicare la normativa vigente. Il suo ambito è amministrativo. Non può agire con funzioni legislative.In altri termini, il suo riferimento è il D.P.R. 81/09, derivato dalla Legge 133/08.
La parte che tratta la formazione delle classi iniziali recita “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.” (art.5 comma 2)
Il comma è caratterizzato da due parti: la prima di natura aritmetica dove troviamo l’espressione “di norma”. Il suo significato rimanda a ciò che ” abitualmente, di regola, di solito, normalmente, solitamente” (Treccani). Nella seconda parte troviamo la conditio sine qua non per classi educative (U. Galimberti) da 20 alunni, declinata nell’espressione “purché” (ripetuta due volte). Questa attribuisce al singolo istituto scolastico la responsabilità di convincere l’Usr della necessità formativa (progetto articolato) di formare classi meno numerose in presenza di uno o due studenti con disabilità. Compito non semplice, perché la normativa rimane generica, non presentando indicatori certi. L’indeterminatezza può favorire decisioni coerenti con il criterio dell’ottimizzazione.
Comunque questo è il campo normativo entro il quale deve muoversi ogni Istituto, ricordandosi sempre di supportare la richiesta di classi meno affollate con un progetto.