Attribuzione spezzoni inferiori alle sei ore, la Circolare annuale sulle supplenze fa discutere in relazione ad una novità introdotta quest’anno: se in passato, infatti, era prevista la possibilità di assegnare gli spezzoni anche ai docenti che, in possesso di titolo di accesso valido, non avessero, comunque, l’abilitazione per una determinata classe di concorso, quest’anno tale normativa potrebbe non essere più contemplata. Vediamo perché.
Spezzoni inferiori alle 6 ore, le disposizioni del Ministero dell’Istruzione fanno discutere (OM 112)
Come detto poc’anzi, sino allo scorso anno, gli spezzoni inferiori alle sei ore potevano essere assegnati ‘ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina’.
La novità che fa discutere è quella contenuta al comma 2 dell’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022 dove si legge quanto segue: ‘Ai fini di un utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.
Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto’.
Dunque, pur essendo prevista la priorità per il docente in possesso di specifica abilitazione, non si esclude la possibilità di assegnare queste ore ai docenti precari inclusi in seconda fascia. Alcuni USR sembrano orientati ad applicare in maniera stringente questa disposizione ossia dare priorità solamente ai docenti precari provvisti di specifica abilitazione.
C’è da sottolineare come le norme vigenti non siano cambiate. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge N. 448 del 28 dicembre 2001 recita testualmente: ‘Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali’.
Inoltre, secondo quanto indicato dall’articolo 40 del CCNL 2006/09, i docenti assunti a tempo determinato con orario inferiore alla cattedra oraria hanno diritto al completamento dell’orario di servizio.