I sindacati evidenziano una brutta novità per le supplenze 2022/23 del Personale ATA. Lo scorso 26 luglio il Ministero ha inoltrato ai sindacati l’invito per partecipare all’incontro programmato di giorno 28, accludendo la nota con le istruzioni indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA. Successivamente, il Ministero dell’Istruzione, per le supplenze del personale Ata, ha emanato una circolare che ripete sostanzialmente le regole già previste negli anni precedenti, con una novità non condivisa con i sindacati in sede di informativa.
Novità supplenze ATA 2022/23:
Come leggiamo nella nota inviata dalla UIL scuola al Ministero, nel corpo della circolare per le supplenze, in merito al conferimento delle supplenze al personale ATA, si reiterava la regolamentazione degli anni precorsi. La disposizione prevedeva che “L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”.
Ma la successiva circolare (cfr. prot.n.28597 del 30 luglio 2022), integrava questo paragrafo aggiungendo: “purché intervenga prima della presa di servizio”. Ciò significa che una volta preso servizio, il personale ATA non ha più la possibilità di accettare una proposta migliore, o comunque di esser convocato per una proposta migliore.
Una circolare può cambiare la normativa?
La UIL scrive: “Appare di tutta evidenza come la modificazione introdotta sia destinata a sconvolgere del tutto il contesto normativo in cui il personale sarebbe costretto ad effettuare la scelta del contratto di lavoro. E’ noto, infatti, che l’estrema disomogeneità e frammentarietà con cui vengono assegnati i contratti, viene temperata dalla circostanza che il personale, a posteriori, possa optare per altra supplenza più favorevole rispetto a quella scelta inizialmente. Se questa viene inibita, una volta che si è determinata l’assunzione in servizio, è facile immaginare che si determinerebbero situazioni di fatto totalmente diverse da quelle di diritto, sancite cioè dalla posizione che gli aspiranti rivestono nelle diverse graduatorie.
Per cui, verosimilmente, chi sceglie per primo, in virtù di una posizione migliore in graduatoria, rischia di vedersi assegnato un contratto meno favorevole che, una volta perfezionato con l’assunzione in servizio, non potrebbe più lasciare per accettarne uno più favorevole. Una siffatta situazione è suscettibile di generare, a catena, una serie di ingiustizie palesi che, è altrettanto evidente, determinerebbero un contenzioso di proporzioni rilevanti fondate sula palese illegittimità della disposizione.
Chiesta la revoca della nota
La Uil Scuola sottolinea che l’Amministrazione ha invitato le Organizzazioni Sindacali a discutere un testo, che poi ha cambiato. Il sindacato ritiene che “debba essere data piena facoltà agli aspiranti di scegliere il contratto più favorevole, quando il contesto si è determinato in maniera precisa. Quando si presenta una situazione più favorevole, sia nella durata che nel profilo ove ritenga di conseguire una posizione prospettica di maggiore vantaggio, l’aspirante deve poter scegliere liberamente.
Per quanto sopra, l’Organizzazione chiede l’immediata revoca della Circolare prot.n.28597 del 30 luglio u.s., con il ripristino della normativa ex quo ante. La richiesta è firmata da Giancarlo Turi, Segretario nazionale UIL Scuola.