Nuovo anno di formazione e prova per i docenti neoimmessi in ruolo, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto N. 226 avente come oggetto ‘“Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”’.
Nuovo anno di formazione e prova per i docenti neoimmessi in ruolo: Decreto N. 226 del Ministero dell’Istruzione
Il Decreto N. 226 disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge 107/2015 e in attuazione dell’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo, il percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo. Il Decreto, inoltre, individua, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo, come modificato dall’articolo 44, comma 1, lettera h), della Legge, le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova in servizio.
Il percorso di formazione e di prova di cui agli articoli 1, comma 115 della Legge 107/2015 e 13, comma 1 del Decreto Legislativo risponde alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica.
Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti: tali attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà. Le disposizioni si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.
Personale docente tenuto al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio
Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
- a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile. Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Servizi utili ai fini del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio
Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Riportiamo qui sotto il testo integrale del Decreto N. 226 del Ministero dell’Istruzione e la Nota accompagnatoria N. 30998 (di cui abbiamo già dato informazione nei giorni scorsi): nel testo del Decreto vengono indicati i criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, viene descritta la procedura per la redazione del bilancio di competenze, l’analisi dei bisogni formativi e gli obiettivi della formazione, le attività di formazione, i laboratori formativi, gli incontri propedeutici e di restituzione finale, le attività peer to peer, la formazione online e il portfolio professionale. Vengono, inoltre, descritti i compiti del docente tutor e le procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.