L’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha pubblicato la Nota N. 12437 del 26 agosto avente come oggetto ‘L’incompatibilità nel pubblico impiego. Specificità del comparto scuola. Circolare applicativa. Aggiornamento giurisprudenziale 2022‘. Con la nuova Nota, l’USR ha voluto fornire ai dirigenti scolastici che si trovano, in qualità di datore di lavoro pubblico, ad autorizzare o a negare l’esercizio di attività ulteriori a quella istituzionale in applicazione delle norme che regolano la materia, le linee guida (aggiornate) che occorre seguire.
Comparto Scuola, Circolare N. 12437 dell’USR Piemonte su incompatibilità nel pubblico impiego (aggiornamento 2022)
Nella Circolare, l’USR Piemonte ha ribadito come l’impiego pubblico sia storicamente caratterizzato da un rigoroso regime di incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro con la P.A.
La ratio di tale divieto, che permane anche nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato, va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, espressa dall’art. 98, comma 1, Cost. Gli artt. 60 ss. del d.P.R. n. 3 del 1957, declinando il principio del servizio esclusivo della Nazione del pubblico dipendente sancito dall’art. 98 Cost., prevedevano l’incompatibilità assoluta dell’impiego pubblico con l’esercizio di altre attività.
Riportiamo qui sotto il testo integrale della Circolare pubblicata dall’USR Piemonte in cui vengono forniti tutti gli aggiornamenti riguardanti il tema dell’incompatibilità nel pubblico impiego rapportato, nello specifico, al Comparto Scuola.