Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, l’Ambito Territoriale di Bari ha pubblicato la Nota 20974 del 26 agosto recante come oggetto ‘Contratti a tempo determinato. Verifica Titolo di Riserva di Legge’. Con la nuova Nota, l’AT di Bari ha riepilogato alcune indicazioni utili per la verifica degli aspiranti beneficiari delle norme “di riserva”, legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3.
Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, Nota N. 20974 sulla verifica del Titolo di Riserva di Legge
In particolare, l’AT richiama la Nota N. 25089 del 6 agosto 2021 riguardante le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
NOTA N. 25089 DEL 6 AGOSTO 2021
Riserva N, M
La Legge 68/99 sancisce il diritto all’inserimento nel mondo del lavoro prevedendo una riserva di posti sia per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% (N), sia per gli orfani o profughi o vedove di guerra, per servizio e per lavoro (M). Il riservista, inoltre, per poter godere del diritto all’assunzione deve anche essere inserito nelle liste di collocamento mirato presso i Centri territoriali per l’Impiego.
I candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Riserva R
L’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è prevista dagli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni/integrazioni. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).
Riserva E
l’AT di Bari richiama l’attenzione “sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c. 2, della L. n. 407/98”.
Riserva A
La Legge n. 407/98 art 1, comma 2, dispone che “I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché’ il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli…”.
Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
La compilazione delle istanze di inserimento in GAE, GPS, INS, pertanto, avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa’. In particolare: i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
L’articolo 76 recita che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.
I dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell’art. 46, sono strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).