La circolare delle supplenze 2022/23, per il Personale ATA, ricalca quanto contenuto nella circolare dello scorso anno. E’ presente solo la novità sul non poter ottenere una supplenza più conveniente dopo la presa di servizio, per cui la UIL scuola ha richiesto la revoca. Tra le disposizioni resta in vigore il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. Per tale disposizione, in seguito, il Ministero ha previsto alcune deroghe. Facciamo chiarezza su quali sono questi casi.
Supplenze ATA e divieto sostituzione collaboratori scolastici
Nella circolare delle supplenze si precisa che ‘il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016‘ resta confermato. Ciò significa che nessuna supplenza breve potrà essere assegnata per i primi 7 giorni di assenza di un collaboratore scolastico.
Con la successiva nota 2116 del 30/09/2015, il Ministero ha chiarito che tale disposizione prevede in alcuni casi la deroga.
Deroga sostituzione CS: in quali casi?
In base a quanto indicato dal Ministero nella nota successiva, il divieto di sostituire un collaboratore scolastico per i primi 7 giorni di assenza tramite una supplenza breve, potrà essere superato. In quali casi? Quando il dirigente scolastico, sotto la propria responsabilità , dopo aver posto in essere tutte le misure organizzative complessive coinvolgendo l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica, arriva alla conclusione certa che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe urgenze indispensabili a:
- garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni,
- garantire l’assistenza agli alunni con disabilità ,
- colmare necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili,
- assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
In conclusione, il dirigente scolastico può derogare il divieto di sostituzione di un collaboratore scolastico dietro propria responsabilità , se riscontra che la mancata presenza di tale figura comprometterebbe la sicurezza degli alunni e le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico.
POTREBBE INTERESSARTI: Presa di servizio del 1 settembre 2022: quali dati portare