Cancellazione dalle graduatorie dopo superamento dell’anno di prova, i sindacati Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Insegnanti si sono rivolti al Direttore Generale del Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, dottor Filippo Serra, per chiedere dei chiarimenti sulla corretta applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 399 comma 3 bis del Testo Unico.
Cancellazione dalle graduatorie dopo superamento dell’anno di prova, i sindacati scrivono al Ministero dell’Istruzione
Il suddetto comma 3 bis dell’articolo 399 del Decreto Legislativo N. 297 del 16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dalla Legge 159/2019, indica quanto segue: ‘L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo’.
Nella lettera inviata al Ministero dell’Istruzione, i sindacati scrivono quanto segue: ‘Durante il confronto sulla circolare annuale delle supplenze, la nota n. 28597 del 29 luglio 2022, le scriventi Organizzazioni sindacali hanno espresso all’amministrazione l’esigenza di un chiarimento in merito alla applicazione delle previsioni contenute nell’art. 399 c. 3-bis del Dlgs 297/1994.
In particolare le scriventi ritengono corretta la scelta di dare applicazione alla cancellazione prevista dalla norma a partire dall’a.s. successivo a quello in cui il docente ha superato con esito positivo il percorso di formazione e prova.
Tale interpretazione – si continua a leggere – è stata a nostro avviso suffragata anche dalla nota n. 20166 del 26 maggio 2022, con cui la Direzione del personale raccomandava agli UUSSRR di portare a compimento la ripulitura delle graduatorie con riferimento ai docenti confermati in ruolo con decorrenza 1 settembre 2021.
Riscontriamo purtroppo che la mancanza di una chiara indicazione ministeriale sulla materia abbia determinato scelte diverse da parte degli Uffici territoriali in merito a tempistica e modalità di applicazione della norma. Per questo chiediamo un incontro urgente al Direttore Generale del Personale Scolastico per un chiarimento sul tema posto’.