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Organico docenti e personale ATA ‘Covid’, diversi partiti politici hanno presentato degli emendamenti al Decreto Aiuti Bis, volti ad ottenere la proroga dell’organico Covid per il prossimo anno scolastico 2022/23. Riportiamo qui di seguito i testi degli emendamenti presentati.

Proroga organico Covid, gli emendamenti presentati al Decreto Aiuti Bis

M5S 

A.S. 2685 EMENDAMENTO Art. 38 

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: “1-bis. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno 2022, all’articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «può essere prorogato fino al 31 dicembre 2022»; b) al secondo periodo, le parole: «570 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «970 milioni». 1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”. 

Fratelli d’Italia

A.S. 2685 Emendamento Articolo 39 

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: 

«2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l’organico individuato ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l’a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Lega 

AS 2685 Emendamento Art.38 

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza per l’anno scolastico 2022/2023, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole: « e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’ articolo I del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo», sono sostituite con le seguenti « può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2022/2023. 

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Impegno Civico

Emendamento Art. 38 

All’articolo 38 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

“1-bis. All’articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, sostituire le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022» con le seguenti: «è prorogato fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2022/2023»; b) al primo periodo, sostituire le parole «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»; c) al secondo periodo, sostituire le parole «570 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «950 milioni per l’anno 2022 e 570 milioni per l’anno 2023». 

1-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 380 milioni per l’anno 2022 e a 570 milioni per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″. 

Sen. Loredana Russo 

Italia Sovrana e Popolare

EMENDAMENTO 

ANGRISANI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI 

Art. 38 (Norme in materia di istruzione) Sostituire l’articolo con il seguente: 

«Art. 38 (Norme in materia di istruzione) 1. Al fine di provvedere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l’organico individuato ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l’a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge l9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2022. 

2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis, dell’articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.»