In questi primi giorni di scuola, in attesa dell’avvio delle lezioni, la macchina organizzativa della scuola è in piena funzione. Molti sono in attesa di conoscere le classi in cui si ritroveranno a lavorare e, nel caso di scuole articolate su più plessi, la sede in cui insegneranno, in particolar modo se tali plessi sono ubicati in comuni diversi. In un precedente articolo abbiamo già affrontato la questione: di seguito forniamo alcuni chiarimenti sull’assegnazione docenti ai plessi ubicati in comuni diversi da quello della sede di organico.
Normativa di riferimento sull’assegnazione docenti a plessi su comuni diversi
In che modo il Dirigente Scolastico deve attuare l’assegnazione docenti ai plessi situati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico? L’articolo 3, comma 5, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25, che ha confermato quanto previsto dal precedente CCNI 2019/22 fa chiarezza in merito:
“In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria interna di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13”.
Criteri da seguire
In base a quanto stabilito dal suddetto articolo, quindi, il Dirigente Scolastico dovrà effettuare l’assegnazione docenti tenendo conto di:
- Continuità didattica
- Punteggio nella graduatoria interna di istituto
- Precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI
- Contrattazione di Istituto
Inoltre, la nota ministeriale n. 14603/2022 relativa agli organici a.s. 2022/23 precisa che, qualora si venissero a creare degli spezzoni orari scaturiti dall’adeguamento alla situazione di fatto nella sede di servizio, il docente assegnatario su più plessi può rinunciare alle eventuali ore per completare il proprio orario in un’unica sede.