Supplenze
Supplenze

Supplenze da graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2022/23, quale sarà la procedura che verrà adottata in relazione ai vincitori del concorso straordinario bis? Come è noto, la nuova procedura concorsuale straordinaria, prevista dal Decreto N. 108 del 28 aprile 2022 e bandito con DDG. n. 1081 del 6 maggio 2022, sta procedendo, sul territorio nazionale, con ritmi diversi: infatti, se da una parte, in diverse regioni, i docenti vincitori hanno già potuto acquisire la nomina a tempo determinato per il prossimo anno scolastico in virtù della pubblicazione delle graduatorie, in altre le procedure del concorso straordinario bis termineranno solamente in autunno.

Supplenze da graduatorie di istituto 2022/23 e vincitori del concorso straordinario bis

Le graduatorie di istituto vengono prese in considerazione per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno nel caso in cui le GAE e le GPS risultino esaurite ma anche e soprattutto per l’assegnazione delle supplenze brevi e saltuarie.

Il Ministero dell’Istruzione, attraverso la Nota N. 30998 del 25 agosto scorso ha provveduto ad inoltrare alcune disposizioni in merito ai posti accantonati per il concorso straordinario bis. Qui, infatti, si legge: ‘Al fine di dare riscontro alle richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi, si ritiene che, qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sia possibile assegnare la disponibilità del posto nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica gestite con il sistema informativo.

In tal caso, nelle more del conferimento della nomina a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, si evidenzia che i posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge n. 73 del 2021 dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024.’


In buona sostanza, si procede all’accantonamento dei posti in modo tale che questi non siano disponibili per le supplenze al 31 agosto attribuite mediante l’algoritmo ministeriale. I Dirigenti Scolastici provvederanno alla copertura dei posti assegnando supplenze temporanee.

D’altra parte, le scuole devono conoscere il termine ultimo degli incarichi che dovrà essere in relazione con la conclusione del concorso per quella determinata classe di concorso. Occorre, inoltre, tenere presente che questo termine dovrà anche consentire al docente nominato da concorso di poter completare il proprio anno di formazione e prova (almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica). Ne deriva che la supplenza dovrebbe terminare già nel mese di ottobre, al massimo a novembre, per non correre il rischio di ‘sforare’ con le tempistiche.

Come sottolinea anche ‘Orizzonte Scuola’, c’è un altro importante aspetto da tenere in considerazione ovvero quello del docente che, in attesa di una possibile nomina da concorso straordinario bis, abbia, nel frattempo, accettato una supplenza da GPS. Per il momento, il Ministero dell’Istruzione non ha fornito indicazioni al riguardo ma sarebbe logico che il docente vincitore del concorso straordinario bis (tardivo) possa svolgere l’anno di prova e formazione sul posto già ottenuto da GPS.