La formazione dei docenti è obbligatoria? Regna tanta confusione sulla questione, soprattutto con le nuove norme in approvazione in Parlamento. Ma cosa prevede la normativa fino ad ora? In quali casi un docente è obbligato a frequentare un corso di aggiornamento o formazione?
Formazione obbligatoria insegnanti: quando?
La formazione degli insegnanti diventa obbligatoria nel caso in cui sia il Collegio dei docenti a disporla. Secondo la normativa vigente (CCNL scuola 2016/18 comma 10 dell’art.1 che richiama il CCNL precedente 2006/2009, al comma 1 dell’ art.66), è il Collegio docenti a deliberare il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti, coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF e tenendo conto delle esigenze ed opzioni individuali.
Ciò significa che se un docente vota no ad un corso di formazione o aggiornamento, ma la maggioranza del Consiglio vota per il sì, tutti sono obbligati alla frequenza del corso per cui si è deliberato a favore.
L’ultimo CCNL scuola 2016/2018 non ha introdotto nessuna norma contrattuale di obbligatorietà della formazione dei docenti. Allo stesso modo, non si può stabilire quanto tempo un docente debba dedicare alla formazione. Allora perché si parla di obbligatorietà?
Legge 107/15 e formazione
Il termine formazione obbligatoria deriva dalla legge 107/2015, che l’ha resa permanente e strutturale. Ma tale norma (comma 124) non pone vincoli di ore annuali e prevede che venga svolta durante l’orario di servizio dei docenti. Per cui, la formazione non deve comportare un aggravio da aggiungere al monte ore previsto dal contratto. Nei mesi scorsi, Anief aveva sottolineato come la formazione fuori orario di servizio debba essere pagata.
Per cui, in conclusione, nel CCNL scuola 2006/2009 è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti viene deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Ma tale formazione, come ci ha ricordato la Corte di Giustizia Europea, non dovrebbe andare fuori dall’orario di servizio. In caso contrario, va retribuita.
E le 25 ore obbligatorie?
Che dire della formazione obbligatoria di 25 ore per le classi con alunni con disabilità? Come ha sottolineato nei mesi scorsi la Gilda Venezia,
- La formazione sull’inclusione di 25 ore è obbligatoria
- Il contratto prevede l’assolvimento di tale obbligo tramite 2 strade: o all’interno del Piano annuale delle attività (in servizio) o mediante la remunerazione economica.
Per cui, prima che un docente possa decidere se iscriversi o meno al corso, le scuole devono chiarire in quale categoria intendano collocare tali prestazioni lavorative.