Docenti neoimmessi in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, è possibile usufruire di quanto contenuto nell’articolo 36 del CCNL già nell’anno di immissione in ruolo? Quali sono le disposizioni in proposito? Vediamo in dettaglio.
Docenti neo immessi in ruolo per l’anno scolastico 2022/23 e la possibilità di accettare un incarico di supplenza
Il succitato articolo 36 del CCNL del comparto scuola consente ai docenti già in ruolo di ‘accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede’.
Inoltre, il comma 5 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo N. 59/2017 (recentemente modificato dal Decreto Sostegni Ter) permette di ‘accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo’.
In base alle sopra citate disposizioni, è possibile accettare soltanto degli incarichi di supplenza per altre c.d.c. o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali, ovvero al 31 agosto e al 30 giugno.
Giova sottolineare, inoltre, che la normativa non cita alcun riferimento in relazione all’orario minimo. Pertanto, il docente potrà accettare anche un incarico di supplenza con orario ridotto, fatto salvo il diritto al completamento.
Che dire, però, della possibilità di avvalersi di quanto disposto dall’articolo 36 del CCNL già nell’anno di immissione in ruolo? L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, a questo proposito, ha fornito alcuni chiarimenti in proposito, attraverso la Nota N. 35043 emessa lo scorso 6 settembre.
Qui si legge quanto segue: ‘Ne discende i docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 possono accettare un contratto di docenza a tempo determinato «per l’intero anno scolastico» (cfr. citato art. 13 co. 5), cioè su posto vacante e disponibile sino al 31 agosto 2023, purché per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso rispetto a quella dell’immissione in ruolo’.
Anche la Nota pubblicata dall’USR Piemonte lo scorso 24 agosto riportava il contenuto del suddetto comma 5 dell’articolo 13 del D. Lgs. N. 59/2017, normativa che permette l’accettazione di una supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali si abbia titolo.
Tuttavia, non mancano interpretazioni diverse da parte degli USR, dove la possibilità di usufruire di quanto disposto dall’articolo 36 del CCNL sarebbe subordinata al superamento dell’anno di prova e formazione. Un intendimento che, di fatto, andrebbe ad escludere i docenti neo assunti dalla possibilità di accettare un incarico di supplenza annuale: da qui la necessità di perentorie indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione.