Supplenze anno scolastico 2022/2023
Supplenze anno scolastico 2022/2023

Supplenze da GPS per l’anno scolastico 2022/23, cosa accade qualora un docente che abbia già accettato un incarico dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, riceva, a sua volta, un altro incarico da concorso straordinario bis? Può lasciare la supplenza? Sono previste delle sanzioni a riguardo? Vediamo in dettaglio.

Supplenze da GPS, è possibile lasciarla per accettare un incarico da concorso straordinario?

È opportuno ricordare, innanzitutto, come gli aspiranti al concorso straordinario bis, secondo quanto disposto dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, vengono inizialmente assunti nell’anno scolastico 2022/23 con un contratto a tempo determinato: solamente dall’anno scolastico successivo, il contratto potrà diventare a tempo indeterminato. A questo proposito, ricordiamo che alcuni USR hanno già pubblicato le graduatorie mentre altri hanno rinviato la procedura in autunno.

Sono previste sanzioni?

Il fatto che l’aspirante del concorso straordinario bis riceva un incarico a tempo determinato può far sorgere dei dubbi per quanto riguarda possibili sanzioni a cui andrebbe incontro qualora dovesse lasciare un’eventuale supplenza da GPS. L’articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022, invece, riporta solamente le sanzioni applicabili alle supplenze, non contemplando quelle nomine (seppur a tempo determinato) finalizzate al ruolo da concorso straordinario bis.

Nel caso in cui un docente dovesse abbandonare l’incarico di supplenza da GPS per accettare quello da straordinario bis, la sanzione non avrebbe senso in quanto dall’anno scolastico 2023/24 otterrà il ruolo, dopo aver superato il periodo di formazione e prova.
Questa normativa riguarda anche il possibile abbandono della supplenza da GPS e la conseguente accettazione di una nomina finalizzata al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno

D’altro canto, occorre anche considerare le possibili ripercussioni sulla continuità didattica: se il cambio di supplenza dovesse avvenire quasi contemporaneamente, sarebbe praticamente ‘indolore’ ma se l’eventuale accettazione di un incarico da concorso straordinario bis dovesse concretizzarsi ad ottobre o a novembre, bisognerà fare i conti con tutte le conseguenze del caso.
Forse sarebbe opportuno mantenere la supplenza da GPS, facendo svolgere al docente l’anno di prova e formazione in quella determinata istituzione scolastica.