Educazione motoria alla scuola primaria, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in data 9 settembre 2022, la Nota N. 2116 recante come oggetto ‘Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023’.
Educazione motoria alla scuola primaria, Nota Ministero Istruzione N. 2116 del 9 settembre
Per quanto riguarda l’orario dell’insegnamento dell’educazione motoria, le ore sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano, invece, nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza.
Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa.
Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle classi quinte non progettano più ne realizzano attività connesse all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al D.M. n. 254/2012.
Nella Nota, fra l’altro, il Ministero dell’Istruzione fornisce particolari indicazioni in merito allo stato giuridico ed economico del docente di educazione motoria. L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione”. Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022.
Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 337, della legge n. 234/2021, le supplenze fino al 31/08/2023 e fino al 30/06/2023, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049.
A tal fine, gli aspiranti hanno prodotto apposita istanza POLIS dal 2 al 16 agosto. Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.