Vi sono ancora dubbi su cosa stabilisce la normativa a proposito del giorno libero dei docenti. E’ un diritto? E’ previsto dal contratto o da qualche altra normativa? Spetta a tutti, anche ai precari? Proviamo a far chiarezza in una breve spiegazione che risponde a questi quesiti.
Giorno libero dei docenti: diritto o consuetudine?
Il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) non prevede il giorno libero in modo esplicito, ma stabilisce che le ore di insegnamento di un insegnante siano distribuite “in non meno di cinque giornate settimanali” (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica).
In questo caso, però, viene applicato l’articolo 2078 del codice civile, che stabilisce: “In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge”.
‘L’uso più favorevole’ al lavoratore (insegnante) è sicuramente la possibilità di usufruire di un giorno libero. Oltretutto si tratta di una prassi ormai consolidata, che da tempo non prevede eccezioni. Il giorno libero permette ai docenti di poter soddisfare esigenze personali, evitando così di dover chiedere spesso permessi brevi o giorni di ferie.
Chi decide il giorno libero? La scelta è a discrezione del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori, che non sempre riescono a venire incontro alle richieste del docente. Sarebbe opportuno, che il giorno libero del docente venisse regolamentato attraverso la contrattazione di istituto, onde evitare malumori o problematiche.
Spetta a tutti? Anche ai precari?
Quindi, pur non essendo un diritto esplicitamente indicato nel contratto, il giorno libero del docente è una prassi consolidata. Non sempre è possibile concedere il giorno della settimana che l’insegnante preferisce, ma di certo un giorno libero verrà assegnato. Tutti i docenti di ruolo, inclusi quelli con orario di servizio completo in più scuole, hanno diritto alla fruizione del giorno libero con le stesse modalità. E i precari?
Per i docenti precari la gestione del giorno libero può essere più complicata. A volte devono accettare una supplenza in una scuola in cui l’orario settimanale è già predisposto. Altre volte, per poter ottenere il completamento orario devono esser disposti a rinunciarvi. Distanze, spostamenti tra una scuola e l’altra, bisogno di incastrare orari in scuole diversi ma già predisposti, sono fattori che influiscono spesso sulla possibilità di garantirsi un giorno libero.
Normativa
Ma è bene sapere che parlando di supplenze, la normativa fa riferimento al ‘giorno libero dall’insegnamento’ in due casi:
- art. 37 comma 3 del CCNL: “In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.”
- art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”