Docente alla cattedra
Docente alla cattedra

Nomine finalizzate al ruolo per l’anno scolastico 2022/23 da prima fascia GPS sostegno, un aspetto di particolare interesse è quello riguardante la decorrenza del vincolo triennale. Vediamo, in particolare, le disposizioni ministeriale a questo riguardo e gli opportuni chiarimenti.

Nomine finalizzate al ruolo docenti I fascia GPS sostegno e decorrenza vincolo triennale

Giova sottolineare, innanzitutto, quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 59 del D.Lgs 73/2021, dove si legge: ‘In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato’.

Seppur riferendosi allo scorso anno scolastico, tali disposizioni sono, naturalmente, applicabili anche alle nomine finalizzate al ruolo per l’anno scolastico 2022/23. Ciò significa che il personale assunto da I fascia GPS sostegno sottoscrive inizialmente un contratto a tempo determinato: con la conferma in ruolo (dopo il superamento dell’anno di prova e formazione), il docente usufruirà della retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2022. 

Come opera il vincolo triennale secondo quanto disposto dal nuovo CCNI mobilità

Entrando nel merito della decorrenza del vincolo triennale, secondo il comma 5 dell’articolo 13 del D. Lgs. 59/2017, i docenti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
A questa disposizione, si aggiunge quanto previsto dal nuovo contratto mobilità 2022/25 dove si prevede che al docente immesso in ruolo viene attribuita la titolarità su istituzione scolastica tramite domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi durante il primo anno di immissione ruolo.

Sull’eventuale sede ottenuta dal docente, il blocco triennale scatta a partire dall’anno scolastico successivo. Tuttavia, questa disposizione non può avere effetto immediato sui docenti assunti da I fascia GPS sostegno per le motivazioni esposte sopra, in quanto il primo anno sottoscrivono un contratto a tempo determinato. Di conseguenza, non sarà possibile presentare, durante il primo anno, domanda di mobilità.

Considerando che le disposizioni del CCNI mobilità 2022/25 si applicano agli immessi in ruolo negli anno scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, i docenti assunti da I fascia GPS sostegno potranno presentare domanda di mobilità nel primo anno di assunzione con contratto a tempo indeterminato. Nel caso in cui, invece, non si presenti domanda di mobilità, la titolarità viene attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. 

In riferimento ai docenti che sono stati nominati da I fascia GPS sostegno nell’anno scolastico 2021/22, questi hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato e durante il primo anno non hanno potuto presentare domanda di mobilità. Con la conferma in ruolo, il contratto si trasforma a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021.

Durante il primo anno con contratto a tempo indeterminato possono presentare domanda di mobilità: nel caso in cui la domanda trovi soddisfazione, il vincolo triennale decorrerà dalla data in cui si acquisisce la nuova titolarità, ovvero l’anno scolastico 2023/24. In caso di mancato accoglimento della domanda o di mancata presentazione dell’istanza, il vincolo triennale decorre dall’anno scolastico 2021/22: il docente dovrà, dunque, rimanere sulla stessa sede sino alle operazioni riguardanti l’anno scolastico 2024/25.