Supplenze
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Supplenze docenti precari per l’anno scolastico 2022/23 e riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI: cosa avviene nel caso in cui un insegnante non accetta un incarico di supplenza

Riconoscimento NASpI, quando il docente precario non accetta una supplenza

Giova sottolineare, innanzitutto, come la natura dell’indennità di disoccupazione preveda la partecipazione attiva, da parte del lavoratore disoccupato, alle iniziative promosse dal centro per l’impiego. Nel caso in cui venga rifiutata una qualsiasi offerta di lavoro congrua, il lavoratore perderà il proprio diritto all’indennità di disoccupazione oltre al fatto che dovrà ricominciare daccapo, con una nuova iscrizione al centro per l’impiego. 

In merito alla mancata accettazione di un incarico di supplenza, occorre considerare, in primis, che l’INPS non può venire a conoscenza di un rifiuto di un’offerta di lavoro a meno che il centro per l’impiego non provveda a darne comunicazione. 

I diversi casi

Come sottolinea anche ‘Orizzonte Scuola’, la NASpI non decade nel caso in cui un docente precario non dovesse accettare un incarico di supplenza: la scuola di riferimento, infatti, non provvederà a darne comunicazione all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Pertanto il docente potrà continuare a beneficiare dell’indennità.

Nel caso in cui, poi, la durata dell’incarico di supplenza sia inferiore ai 3 mesi, il pericolo di decadenza della NASpI non sussiste neppure, in quanto un’offerta di lavoro troppo breve non è ritenuta congrua. Qualora la durata della supplenza sia inferiore ai sei mesi e non produca un reddito superiore agli 8000 euro, il docente potrà continuare a percepire la NASpI in maniera ridotta oppure sospenderla per la durata del contratto a tempo determinato.