Attribuzione supplenze per l’anno scolastico 2022/23, la questione riguardante gli spezzoni e il possibile completamento riveste una particolare importanza. Ricordiamo che, in occasione della domanda presentata dagli aspiranti su Istanze Online, era possibile presentare la propria candidatura per gli incarichi a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno, ma anche e solo su spezzoni orari. In quali casi l’aspirante non potrà completare l’orario?
Supplenze 2022/23, quando è possibile (o non si può) completare l’orario su spezzone
Secondo quanto disposto da una Nota dell’AT di Taranto, ‘se il candidato nella Sua preferenza sintetica ha ad esempio indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario nello stesso turno di nomina; successivamente il completamento orario non potrà che derivare da Graduatoria di Istituto‘.
In buona sostanza, per gli aspiranti che hanno indicato lo spezzone e il completamento, quest’ultimo è possibile solamente nello stesso turno di nomina, sempre nel rispetto delle indicazioni fornite nella domanda.
D’altro canto, l’Ordinanza Ministeriale N. 112 del 6 maggio 2022, come sottolinea anche ‘Orizzonte Scuola’, permette un intervento manuale sull’attribuzione delle supplenze. Diversi uffici scolastici, infatti, hanno scelto questa strada al fine di dare priorità alle esigenze dell’aspirante. Il completamento è possibile nell’ambito di una sola provincia e sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo, ovvero 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore più 2 per la primaria e 18 per la scuola secondaria.
Inoltre, il completamento orario si può conseguire con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo, sempre entro i limiti orari sopra indicati.
Per i docenti della scuola secondaria, il completamento può realizzarsi per tutte le classi di concorso, raccogliendo ore che appartengono sia alla stessa classe di concorso che a classi di concorso diverse. Inoltre, si può concretizzare nel limite di massimo di tre sedi scolastiche (massimo due comuni), tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Infine, il completamento orario può realizzarsi anche tra scuole statali e non, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.