L’Ufficio Scolastico della Lombardia ha pubblicato la Nota N. 26025 con oggetto ‘Esercizio della libera professione e autorizzazione allo svolgimento di incarichi’. L’obiettivo è quello di fornire particolari chiarimenti in merito a due particolari questioni, ovvero l’esercizio delle libere professioni e l’autorizzazione ai singoli incarichi.
Docenti, Nota USR Lombardia N. 26025 su ‘esercizio libera professione e autorizzazione allo svolgimento di incarichi’
In merito alla questione dell’esercizio delle libere professioni, si richiama il D.Lgs. 297/1994 che regola l’esercizio della libera professione all’articolo 408, comma 15, in base al quale “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.
La norma non fa alcun cenno all’obbligatorietà di possesso della Partita IVA, all’iscrizione a particolari albi, né alla coerenza con la classe di concorso da parte del personale docente. La norma non prevede incompatibilità per incarichi con i privati, in quanto ciò è elemento soggettivo, da vagliare caso per caso.
Pertanto, il DS può negare l’autorizzazione all’esercizio della libera professione solo ove rilevi pregiudizio all’assolvimento delle attività delle funzioni docente e l’incompatibilità di orario. Restano ovviamente fermi i casi di incompatibilità di cui all’articolo 60 del dPR 3/1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), in base al quale “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”. Ciò salvo le deroghe previste all’articolo 6 comma 2 del DPCM 17 marzo 1989, n. 117 e la disciplina specifica di cui all’articolo 1, commi 56 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per quanto riguarda, invece, gli ‘incarichi conferiti‘, viene richiamato il D.Lgs 165/2001 dove viene specificato che ‘tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio’, devono essere autorizzati di volta in volta come definito dall’articolo 53 commi 5, 6, 7, 8 e 9 (7.
“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi).
Ne restano esclusi solo gli incarichi elencati al comma 63 , che non devono essere autorizzati, ma che devono essere comunicati per prassi all’ufficio di appartenenza. Ai sensi del comma 10, l’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. L’autorizzazione all’esercizio della libera professione è subordinata esclusivamente all’assenza di “pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.