Supplenze anno scolastico 2022/2023
Supplenze anno scolastico 2022/2023

Supplenze 2022/23, l’avvio del nuovo anno scolastico è stato caratterizzato, ancora una volta, da una grande confusione tra GPS ripubblicate a causa dei numerosi errori, domande presentate dagli aspiranti per gli incarichi a tempo determinato senza poter conoscere le disponibilità dei posti e altre problematiche di vario genere. Molti aspiranti supplenti si stanno chiedendo come mai siano state attribuite delle supplenze a colleghi con un punteggio più basso rispetto al proprio. Uno dei motivi è rappresentato dai posti riservati ai docenti beneficiari della Legge N. 68/99. Vediamo di chiarire questo aspetto.

Supplenze per l’anno scolastico 2022/23 e riserva posti Legge N. 68/99

L’articolo 3 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle ‘categorie protette‘. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in ‘disabili‘ e ‘altre categorie‘ a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Secondo quanto disposto dalla legge 68/99, la riserva dei posti spetta alle seguenti categorie:

  • A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
  • B. Invalido di guerra
  • C. Invalido civile di guerra
  • D. Invalido per servizio
  • E. Invalido del lavoro o equiparati
  • F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
  • G. Invalido civile
  • H. Non vedente o sordomuto


Una quota del 7 per cento dei posti (da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato) viene riservata alla categoria dei disabili (invalidi) mentre una quota dell’1 per cento viene messa da parte per le categorie riguardanti gli orfani, i coniugi superstiti (e categorie equiparate).

I posti da riservare vengono calcolati considerando che al personale va attribuito fino ad un massimo del 50 per cento dei posti relativi alle immissioni in ruolo ed, eventualmente, in un secondo momento, agli incarichi di supplenza. Secondo quanto disposto dall’articolo 61 della Legge N. 270/82, poi, i soggetti non vedenti hanno diritto ad un’ulteriore quota di riserva pari al 2 per cento e a non meno di due posti (annuali) assegnabili a livello provinciale.

Le Note degli Ambiti Territoriali

In questi giorni, diversi Ambiti Territoriali stanno pubblicando Note in risposta a reclami e diffide pervenute agli Uffici Scolastici. In alcune di queste Note viene citata la questione riguardante i beneficiari della Legge 68/99. Riportiamo, qui sotto, quanto menzionato dalla Nota N. 15267 emessa dall’Ambito Territoriale di Taranto:

‘Inoltre, c’è il caso dei candidati cosiddetti ‘riservisti‘, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze, e per i quali possono verificarsi due ipotesi:
– Il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze;
– Il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera poziore rispetto agli altri candidati’.