Rinunciare ad una supplenza da Gps o da graduatorie d’istituto comporta sanzioni che possono pregiudicare l’intero anno scolastico. E ancora più pesanti sono le conseguenze in caso di abbandono di servizio. Chi dunque si fosse ritrovato ad esprimere le 150 preferenze ai fini del conseguimento di un incarico dalle graduatorie provinciali e successivamente, per qualsiasi motivo, si ritrovasse a non poter accettare, può avvalersi di un istituto legale attraverso cui non incorrere in alcuna sanzione: l’aspettativa non retribuita.
Per poterla richiedere è bene però conoscerne i requisiti. Di seguito vediamo tutti i dettagli del caso.
Chi può richiedere l’aspettativa
Indipendentemente che si tratti di aspettativa retribuita o non retribuita la richiesta può essere presentata sia dai docenti di ruolo sia dai supplenti. Con riferimento però a questi ultimi è necessario che l’incarico sia annuale, quindi al 30 giugno o al 31 agosto. Chi invece avesse in essere una supplenza breve non potrà usufruire di questa possibilità.
Va inoltre precisato che la domanda può essere inoltrata solo dopo aver firmato la presa di servizio. In assenza il docente incorrerà nelle sanzioni previste per rinuncia o, qualora avesse già iniziato a lavorare, per abbandono di servizio.
Aspettativa non retribuita, in quali casi
La domanda di aspettativa non retribuita è disciplinata dall’art. 18 comma 1 del CCNL 2006/2009 e, come dice la parola stessa, non dà diritto al percepimento dello stipendio per tutta la durata della stessa, così come non maturerà alcun contributo a fini pensionistici nè alcun punteggio. Permette solo di conservare il posto.
La sua richiesta deve essere legata alla presenza di specifici motivi:
- motivi personali;
- motivi familiari;
- motivi di lavoro.
Nei primi due casi non è obbligatorio allegare alcuna documentazione ma le motivazioni devono essere sufficientemente rilevanti e meritevoli di attenzione da parte del Dirigente Scolastico. Quanto invece al terzo occorre rifarsi al comma 3 del suindicato articolo dove si legge che può sussistere “al fine di svolgere l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.
La domanda va poi richiesta al DS con ragionevole preavviso indicandone anche la durata.