Nota USR Lazio del 23 settembre 2022
Nota USR Lazio del 23 settembre 2022

Supplenze brevi da graduatorie di istituto, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha provveduto a fornire indicazioni in merito a quelle cattedre annuali o sino al termine delle attività didattiche che possono essere ancora prive di titolare in quanto assente. Si tratta dei posti accantonati in attesa della nomina dei vincitori delle procedure concorsuali straordinarie di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73 del 2021 (il cosiddetto “concorso straordinario bis”).

Inoltre, vi sono i posti o gli spezzoni che si sono liberati per la rinuncia di aspiranti già nominati dall’Ambito territoriale, oppure per il passaggio al tempo parziale, oppure per il ricorso dei nuovi assunti alla possibilità di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, oppure per il ricorso di docenti già di ruolo da almeno tre anni alla possibilità di cui all’articolo 36 del CCNL. Infine, l’USR Lazio si riferisce ai posti o agli spezzoni rimasti vacanti dopo le nomine svolte dagli Ambiti e appartenenti a classi di concorso le cui GPS siano esaurite. 

Supplenze da graduatorie di istituto, Nota USR Lazio N. 37793 del 23 settembre

A questo proposito, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha provveduto a pubblicare, in data odierna, venerdì 23 settembre, la Nota N. 37793 dove vengono date, soprattutto delle indicazioni su come procedere alla copertura temporanea del posto o spezzone, in attesa che l’Ufficio scolastico regionale o l’Ambito territorialmente competente provvedano alla nomina. 

Sia per il primo sia per il secondo caso – precisa la Nota – le istituzioni scolastiche ed educative, dovranno sottoscrivere un contratto a tempo determinato di supplenza breve, quindi utilizzando le graduatorie di istituto (se esaurite, le domande di messa a disposizione) al fine della selezione degli aspiranti. 

Questi contratti dovranno recare un termine breve, indicativamente di 7/10 giorni e potranno essere eventualmente rinnovati, nel caso in cui terminino senza che il relativo posto sia stato già coperto dall’Ufficio scolastico regionale o dall’Ambito. In ogni caso, si tratta di contratti che dovranno recare la clausola risolutiva di cui all’art. 41 del CCNL del 19 aprile 2018, cioè in caso di «individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.» 

Il sistema informativo del Ministero, però e sino al 31 dicembre, gestisce i contratti di supplenza breve solo se in sostituzione di colleghi assenti. Per questo motivo e al solo fine di poter inserire i contratti sul sistema informativo, passo necessario affinché siano pagati i relativi stipendi, occorrerà utilizzare la tipologia del contratto sino al 30 giugno con clausola risolutiva ex articolo 41 del CCNL, senza che ciò cambi la vera natura giuridica del contratto, che rimane di supplenza breve e saltuaria con selezione dalle graduatorie di istituto. 

Proprio perché la natura giuridica rimane quella del contratto di supplenza breve, in caso di rinuncia o abbandono si applicano le sanzioni di cui all’art. 14 comma 2 dell’ordinanza del Ministro n. 112 del 2022, con la salvaguardia di cui al comma 3. Non si applicano, invece, le sanzioni di cui all’articolo 14 comma 1 della menzionata ordinanza. 

NOTA