Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, continua il caos derivante dagli incarichi a tempo determinato tramite l’algoritmo del Ministero dell’Istruzione. Le organizzazioni sindacali, nelle ultime ore, hanno inviato all’Amministrazione centrale esplicita richiesta di accesso agli atti mentre gli Uffici Scolastici Regionali continuano a pubblicare note allo scopo di fare chiarezza su una situazione che appare sempre più confusionaria.
Supplenze, chi rinuncia ad un incarico da GPS può ricevere una proposta da graduatorie di istituto
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari ha provveduto a pubblicare la Nota N. 26424 del 27 settembre, con la quale si intende fornire dei chiarimenti in merito al conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Viene richiamata la circolare annuale sulle supplenze n. 28597 del 29 luglio 2022 avente come oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente educativo e ATA AS 2022/2023” per il conferimento degli incarichi a tempo determinato. Qui è stato disposto quanto segue: ‘La mancata indicazione di talune sedi nella procedura informatizzata è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto’.
Ne deriva che, nel caso in cui l’aspirante non abbia provveduto ad indicare tutte le sedi disponibili tra le sue preferenze (in occasione della presentazione della domanda) e, in sede di primo turno di nomina, non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse per indisponibilità, l’aspirante stesso viene considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23.
In questo caso si applica la sanzione prevista per la rinuncia, quindi la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle Graduatorie ad Esaurimento e delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, solo per il medesimo insegnamento. Tuttavia, l’aspirante supplente conserverà la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie d’Istituto.
L’USR di Bari, inoltre, ha fornito chiarimenti in merito al completamento orario per chi è stato destinatario di spezzone: l’articolo 12 comma 13 dell’O.M. N. 112 stabilisce espressamente che “l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario’.