ora di lezione
Orario

Tra le tanti questioni problematiche che ogni giorno la scuola deve affrontare vi è la sostituzione del personale assente, situazione che diventa molto complessa nel caso delle assenze da parte dei docenti. In più occasioni, infatti, ci siamo soffermati sull’argomento, facendo riferimento alla normativa e al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. In un precedente articolo abbiamo anche fatto distinzione tra ore a disposizione e disponibilità. Di seguito cerchiamo di capire se tali ore rappresentano un obbligo o meno per i docenti.

Ore a disposizione usate per le supplenze

Anno nuovo, problemi vecchi: tra questi ritorna puntualmente la sostituzione dei docenti assenti, su cui la scuola non può nominare un supplente. Questione che con il passare del tempo diventa sempre più spinosa, a causa della graduale diminuzione degli insegnanti con disponibilità in orario di servizio e con il mancato rinnovo dell’organico Covid (a cui spesso si è fatto ricorso per supplire il personale assente).

Per risolvere il problema, molte scuole decidono di ricorrere a delle ore di disposizione che ad inizio anno scolastico i docenti indicano in aggiunta al proprio orario di servizio settimanale: il numero di queste ore non può superare le 6 a settimana e per il pagamento si attinge al FIS, Fondo integrativo d’istituto.

Non vi è alcun obbligo

Tuttavia, spesso si verifica che queste ore a disposizione non siano stabilite dai docenti su base volontaria, ma dal Dirigente scolastico e dal proprio staff: in questo modo, ad esempio, un insegnante può ritrovarsi nel proprio orario di servizio due ore in più, in momenti strategici della giornata, come ad esempio la prima e l’ultima ora. Il loro svolgimento diventa allora obbligatorio? I docenti si possono rifiutare di effettuare una supplenza fuori dal proprio orario di servizio ma in coincidenza con una di queste ore stabilite ‘dall’alto’?

Occorre subito precisare che a livello normativo non esiste nessun riferimento chiaro in merito e neanche il CCNL affronta la questione in modo univoco: pertanto non vige nessun obbligo al di fuori del proprio orario di servizio. È vero che in molte scuole, per prassi, a tutti gli insegnanti è richiesto di dare almeno due disponibilità orarie per le supplenze: in molti istituti, infatti, si crea la cosiddetta ‘Banca ore’, in base ad un regolamento deliberato dal Collegio Docenti, dopo informazione e confronto con le parti sindacali.

Il docente che effettua una supplenza durante un’ora a disposizione o viene pagato per il servizio eccedente svolto o può recuperare l’ora di lavoro effettuata, ottenendo un permesso breve: in questo caso, occorrerebbe un accordo tra dipendente e dirigente sulla procedura di recupero. Del resto, ciò che dovrebbe vigere sempre è la regola del buon senso e della collaborazione da entrambe le parti, dirigenziale e docente.