Una novità per le supplenze 2022/23 del Personale ATA era stata riscontrata questa estate, dopo che il il Ministero aveva mostrato ai sindacati la circolare per le supplenze. La novità, non condivisa con i sindacati in sede di informativa, consiste nel divieto per il personale ATA di cambiare un incarico al 30 giungo o 31 agosto, per altro profilo, dopo la presa di servizio. Fino allo scorso anno, questo era permesso.
Supplenze ATA 2022/23: il nuovo divieto
Nella circolare per le supplenze di quest’anno, in merito al conferimento delle supplenze al personale ATA, si reiterava la regolamentazione degli anni precorsi ad eccezione di un passaggio finale: “L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio”.
Per cui, una volta preso servizio, il personale ATA non ha più la possibilità di accettare una proposta migliore, o comunque di esser convocato per una proposta migliore su altro profilo.
I sindacati si oppongono
La UIL già nei mesi scorsi come tale disposizione sconvolge del tutto il contesto normativo. “E’ noto, infatti, che l’estrema disomogeneità e frammentarietà con cui vengono assegnati i contratti, viene temperata dalla circostanza che il personale, a posteriori, possa optare per altra supplenza più favorevole rispetto a quella scelta inizialmente”, scriveva il sindacato. In virtù di una posizione migliore in graduatoria, l’aspirante rischia di vedersi assegnato un contratto meno favorevole che, una volta perfezionato con l’assunzione in servizio, non può più lasciare per accettarne uno più favorevole. La Uil aveva chiesto la revoca della nota.
Durante la riunione di ieri tra Sindacati e Ministero, Anief riferisce che si è tornati sulla tematica. Anche il giovane sindacato ha chiesto un intervento, in virtù del fatto che la “disposizione contrasta con l’art. 7 comma 5 del D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430, ove è previsto che le sanzioni per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ‘non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato’ e che ha, dunque, sempre reso possibile accettare una supplenza nel profilo superiore ritenendo un giustificato motivo quello di voler migliorare la propria posizione lavorativa accettandone una più favorevole“.
Al momento, resta possibile lasciare una supplenza breve per uno al 30 giugno o 31 agosto, senza incorrere in sanzioni.