In questo articolo vediamo quali sono le sanzioni per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio o abbandono di supplenza (art. 7 DM 430/2000, nota MI annuale 28597/2022 sulle supplenze) per il personale ATA. Le sanzioni si applicano sia a chi viene assunto da graduatorie, e anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD).
Sanzioni supplenze ATA, premessa
Le sanzioni indicate di seguito per le supplenze del Personale ATA non si applicano per giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato. Inoltre, è bene sapere che:
- Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).
- Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi), (art. 7, comma 4).
- L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
- Il divieto non sussiste per coloro che sono su supplenza breve e ricevono una convocazione per un contratto annuale fino al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche (30/06). In questo caso è sempre possibile accettare la nuova supplenza lasciando quella breve senza il rischio di incorrere in sanzioni (art. 7, comma 2).
- Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per un’altra breve, oppure lasciare incarico annuale (31/08 o 30/06) per una breve.
- In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi. Vedi nota MI n. 28596/2022 sezione 3.
Supplenza: rinuncia, abbandono o mancata presa di servizio
Rinuncia ad una nomina, conferma o proroga:
- Supplenze dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni).
- Supplenze da graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni.
Mancata presa di servizio
- Supplenze dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni).
- Supplenze dalle graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni.
Abbandono:
- Supplenze dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
- Supplenze dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l’anno scolastico in corso.