Supplenze sostegno da graduatorie di istituto, l’O.M. N. 112/2022 disciplina il conferimento degli incarichi a tempo determinato: giova sottolineare che qualora le GAE e le GPS risultino esaurite oppure incapienti, le graduatorie di istituto possono essere utilizzate non solo per il conferimento delle supplenze brevi ma anche per quelle annuali, sino al 31 agosto, o per quelle sino al termine delle attività didattiche. In caso di rifiuto dell’incarico, il docente non specializzato va incontro a possibili sanzioni?Â
Supplenze sostegno da GI, quando il docente non specializzato rifiuta l’incarico
Secondo quanto disposto dalla suddetta Ordinanza ministeriale, ‘la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione’.
Cosa dice l’O.M. sul rifiuto di una proposta di incarico su posto comune
In buona sostanza, per le supplenze su posto comune, il rifiuto di una proposta di incarico (o di una proroga) prevede la perdita della possibilità di ottenere altre supplenze dalla graduatoria di istituto specifica della relativa scuola (non riguarda pertanto le altre scuole). La sanzione riguarda solamente l’anno scolastico in questione, per la classe di concorso relativa alla convocazione e anche per il sostegno (stesso grado).Â
Supplenze posti di sostegno
La stessa disposizione si applica anche per quanto riguarda i posti di sostegno. Infatti nell’O.M. si legge: ‘La rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione’.
Valgono, pertanto, le medesime osservazioni riportate sopra. La sanzione, però, riguarda solamente gli aspiranti supplenti specializzati: pertanto il docente non in possesso del titolo di specializzazione non va incontro ad alcuna sanzione qualora dovesse rifiutare la proposta di nomina (o di proroga) per un incarico a tempo determinato su posto di sostegno.