Gazzetta Ufficiale
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 29 luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ufficio per le politiche – in favore delle persone con disabilità: il decreto contiene, fra l’altro, il riparto e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

Decreto inclusione persone con disabilità pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

Il ‘Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità’, di cui all’art. 34, commi 1, 2, e 2-bis, lettera b-bis), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trasferito nello stato di previsione del Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede una dotazione pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per un totale di 100 milioni di euro, destinata a finanziare interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Le risorse sono destinate alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, attuati da soggetti pubblici e privati, negli ambiti di intervento di cui all’art. 4, comma 2. 

A tal fine a ciascuna regione o provincia autonoma è attribuita una quota di risorse secondo il riparto di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale residente al 1° gennaio 2022, secondo i dati Istat.

Ciascuna regione o provincia autonoma è destinataria del finanziamento previa richiesta accompagnata da un atto di programmazione regionale degli interventi. Ciascuna regione o provincia autonoma provvede al riparto della quota di risorse assegnata ai soggetti beneficiari, per finanziare iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. È prevista, in ogni caso, la possibilità di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di evitare residui finanziari. 

L’attuazione dei progetti è volta alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto più ampio di inclusione sociale. 

Le regioni e le province autonome, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell’ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili: 

  • a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto superiore di sanità, anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni; 
  • b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher; 
  • c) progetti volti a prestare assistenza agli enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l’attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI
  • d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento; 
  • e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione; 
  • f) progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa; 
  • g) interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico; 
  • h) progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico. 

Le regioni e le province autonome provvedono ad adottare procedure semplificate per l’accesso ai servizi e alle prestazioni, al fine di garantirne una celere fruibilità.

DECRETO E TABELLA