scuola, aula vuota
aula vuota

Riscaldamento a scuola, come è noto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che dispone i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, con la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati. Le disposizioni sono da applicare alla prossima stagione invernale, secondo quanto previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. Cosa cambierà per gli ambienti scolastici, a partire dal prossimo 22 ottobre?

Riscaldamento a scuola, le novità in arrivo dal prossimo 22 ottobre

Secondo quanto indicato nell’articolo 1 del Decreto, ‘durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione

La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti: 

  • 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 
  • 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 
  • 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 
  • 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 
  • 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 
  • 6) Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. 

Le disposizioni non si applicano

  • a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 
  • b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; 
  • c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido
  • d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; 
  • e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Riportiamo qui sotto il testo integrale del decreto oltre alla tabella riassuntiva ove è possibile rintracciare la propria zona climatica.

DECRETO

TABELLA ZONE CLIMATICHE