Il Decreto Legislativo 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio, ha modificato le leggi in riferimento alla fruizione del congedo parentale, apportando di fatto cambiamenti al Testo Unico sulla paternità e maternità. L’INPS, con i messaggi n° 3066 del 4 agosto 2022 (Congedo Parentale) e n° 3096 del 5 agosto (Legge 104), ha trasmesso indicazioni sul riconoscimento delle indennità. In un precedente articolo si sono illustrate le maggiori novità apportate: di seguito ci soffermiamo sui periodi indennizzabili e sui limiti massimi a cui individualmente i genitori devono attenersi.
Periodi indennizzabili per congedo parentale
Le nuove disposizioni prevedoo quanto segue: “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.
I periodi indennizzabili per ciascun genitore sono i seguenti:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi: questo fino al dodicesimo anno di vita del figlio (non più quindi fino ai 6 anni). Tale periodo non è trasferibile all’altro genitore ed è valido anche in caso di affidamento e adozione (a partire dall’ingresso del minore in famiglia).
- Anche il padre può usufruire di un periodo indennizzabile di 3 mesi, alla stesse condizioni esposte sopra per la madre.
- Entrambi i genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, anche ad un altro periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi: in totale i genitori possono usufruire di 9 mesi, tre per ciascuno e tre utilizzabili o dalla madre o dal padre.
Per i lavoratori della scuola il CCNL prevede che i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero. I restanti periodi, invece, sono al 30 per cento della retribuzione.
Limiti massimi
I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori rimangono quelli previsti dall’articolo 32 del T.U. come di seguito indicato:
- La madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio all’interno dei primi 12 anni di vita.
- Anche il padre può servirsi di 6 mesi di congedo parentale (che possono estendersi a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita.
- Entrambi i genitori possono servirsi in tutto di massimo 10 mesi di congedo (elevabili a 11 mesi nel caso in cui si verifichi la condizione di cui sopra).
Nel caso di affidamento o adozione, la data di inizio si calcola dal momento un cui il minore entra a far parte della famiglia. Al genitore solo (vale a dire al genitore vedovo o con affido esclusivo del figlio) vengono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) si possono indennizzare al 30 per cento della retribuzione.