Mobilità interprovinciale docenti e precedenza legge 104/1992, lo studio legale Fasano di Palermo rende nota la recentissima sentenza emessa ieri, 12 ottobre 2022, dalla Corte di Appello di Roma (quarta sezione Lavoro) in merito alla quale sono state rigettate le doglianze del Ministero dell’Istruzione che aveva negato la precedenza per la mobilità interprovinciale per i docenti – caregiver di un familiare disabile grave, ex articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Mobilità interprovinciale docenti e precedenza legge 104: la sentenza della Corte di Appello di Roma
Come sottolineato dallo studio legale Fasano, il motivo del rigetto si fonda sulla palese disparità di trattamento perpetrata dal Ministero in danno dei soli docenti che partecipavano alla mobilità interprovinciale. Per i soli docenti della mobilità provinciale, come è noto, tale diritto era stato, ed è tuttora inspiegabilmente, riconosciuto.
Il Ministero dell’Istruzione, come ha rilevato la Corte d’Appello di Roma, non ha saputo chiarire in giudizio perché mai la rilevanza dell’assistenza al disabile – espressione del dovere costituzionale di solidarietà ex art. 2 Cost. – dovrebbe essere limitata alla mobilità annuale provinciale e non estesa pure a quella definitiva interprovinciale.
Le motivazioni della sentenza
La Corte di Appello di Roma ha motivato così la propria decisione: ‘Al riguardo si consideri che la natura personalissima dei doveri di assistenza imporrebbe di riconoscere la stabilità e la definitività del suo adempimento, caratteri assicurati soltanto da un diritto di precedenza nella mobilità definitiva.
Dunque, privo di ragionevolezza si rivela l’art. 13, punto IV, CCNI cit., secondo cui “Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare domanda di mobilità”.
Inoltre, va considerato che l’inciso “ove possibile”, di cui all’art. 33 L. n. 104/1992, viene costantemente inteso dalla giurisprudenza come riferito alle situazioni organizzative del datore di lavoro, sicché è del tutto arbitrario estendere quel limite a determinate categorie soggettive di dipendenti in relazione allo specifico legame di parentela esistente con il titolare della condizione di handicap grave. Al riguardo si consideri che nella legge n. 104/1992 le varie categorie di parentela (ossia l’essere genitore, coniuge o figlio del soggetto disabile) sono tutte equivalenti ai fini della tutela ivi prevista’.
Risulta evidente che, anche nel caso di specie, non è in discussione che fosse “possibile” il trasferimento nella sede richiesta dall’appellante al momento della domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/18, quanto la legittimità dell’esclusione (introdotta dall’articolo 13, punto IV, CCNI cit.) del suo diritto di precedenza ex articolo 33 L. n. 104/1992 per effetto dell’assistenza prestata alla madre portatrice di handicap grave.
Lo studio legale Fasano sottolinea l’importanza del successo per migliaia di docenti che, dopo l’arresto della Corte di Cassazione sul punto, avevano rinunciato a tale soluzione processuale.