Specializzazione sostegno conseguita all’estero, lo studio legale Danza, in merito alle richieste di costituzione innanzi alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in vista delle udienze di novembre, ha puntualizzato alcuni aspetti da tenere in assoluta considerazione.
Specializzazione sostegno conseguita all’estero, precisazioni in merito alla possibile costituzione dinanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
Lo studio legale dell’Avvocato Maurizio Danza, a motivo delle numerose richieste di costituzione“ad adiuvandum o ad opponendum” dinanzi alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si è sentito in dovere di puntualizzare alcuni aspetti importanti da tenere in considerazione.
Innanzitutto, il giudizio dinanzi all’Adunanza Plenaria riguarda il riconoscimento della Adeverinta sul Nivel I e II e non il titolo di specializzazione sostegno.
In merito all’eventuale costituzione degli abilitati per materia, lo studio legale Danza sottolinea che chi è in possesso del solo conseguimento del titolo (dunque in attesa di riconoscimento), poiché vanta una posizione giuridica “identica” a quella dei ricorrenti già coinvolti nel procedimento innanzi alla Adunanza Plenaria, è privo dell’interesse “diverso” dipendente da tale giudizio previsto invece quale requisito indefettibile dall’art.28 comma 2 del cpa (cfr. ex multis sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV 29.11.2017) con conseguente inammissibilità della costituzione, potendo ricorrere al TAR quando gli sarà comunicato il decreto di rigetto.
In caso di un’eventuale ammissione dell’intervento da parte dell’Adunanza Plenaria e di esito negativo del giudizio, il titolo abilitante conseguito (con riserva di riconoscimento), rischia di essere travolto dalla sentenza di annullamento dell’Adunanza plenaria che, come per tutte le pronunce, ha effetto nei confronti di tutte le parti costituite nel giudizio (quindi anche degli intervenienti).
Un terzo aspetto è quello relativo all’eventuale costituzione di specializzati sul sostegno. La maggior parte degli specializzati sul sostegno all’estero, ad oggi, non risulta essere in possesso di alcun decreto con riferimento alla propria istanza, presentata ai sensi dell’art 16 del D.Lgs.n°206/2007 da parte del Ministero Istruzione.
Per tali ragioni, sottolinea lo studio legale Danza, un eventuale intervento non è “collegato” a quello fatto valere dal ricorrente principale attualmente pendente innanzi alla Adunanza Plenaria, requisito richiesto invece dalla giurisprudenza (ex multis sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 29.11.2017); per tali ragioni, il docente, in attesa che il TAR Lazio sez. IV BIS si pronunci sul ricorso per silenzio-inadempimento, è privo di qualsiasi interesse concreto ed attuale dipendente dal giudizio innanzi alla Adunanza Plenaria.
Un’eventuale pronuncia negativa, estesa anche agli intervenienti, avrebbe anche l’effetto di “sciogliere negativamente la riserva”, pregiudicando irrimediabilmente anche tutti i ricorsi attualmente pendenti innanzi al TAR Lazio, al Consiglio di Stato e ai Tribunali del Lavoro, finalizzati a garantire il diritto al conferimento delle supplenze agli abilitati/specializzati sostegno all’estero, conseguenza della attribuzione della riserva prevista dall’art.7 co.4 lett.E della OM n°112/2022, in attesa del decreto di riconoscimento del titolo.
Per le suddette ragioni, lo Studio Legale Danza non consiglia la costituzione dinanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sia nella modalità dell’intervento “ad adiuvandum che ad opponendum”, poiché oltre ad essere palesemente inammissibile, rischia di essere foriera di effetti pregiudizievoli per gli intervenienti, che potranno esercitare le relative impugnative avverso gli atti del Ministero lesivi delle propria posizioni giuridica.