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Aumento delle pensioni secondo quanto previsto dal decreto Aiuti Bis (Articolo 21) per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima. L’INPS, a questo proposito, ha pubblicato la Circolare N. 114 recante come oggetto ‘Articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti bis). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti’. La Circolare fornisce le istruzioni applicative relativamente all’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima.

Pensioni, gli aumenti per ottobre, novembre, dicembre e tredicesima: la circolare INPS

Come indica la nuova Circolare pubblicata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, ove dovute. L’importo sarà identificato da una specifica voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”. L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni della gestione privata sarà riportata una specifica voce denominata “Conguaglio IRPEF anno in corso”. Per le pensioni della Gestione pubblica sarà ricalcolata la voce di trattenuta IRPEF usualmente esposta.

L’incremento lordo e la relativa tassazione saranno altresì visibili sul modello “OBIS M”. Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023. L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.

I nuovi importi (TABELLA)

In applicazione del citato articolo 21, gli importi da corrispondere sono come di seguito graduati, tenendo altresì conto della clausola di salvaguardia pari, nel massimo, a € 52,44 da applicare al limite superiore di importo.

L’incremento è calcolato sull’importo cumulato, ove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento da attribuire al soggetto che andrà applicata sull’importo in pagamento al mese di ottobre 2022 delle pensioni del soggetto. Il limite di importo per l’attribuzione del beneficio è pari a € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di € 2.744,44.

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