TFA sostegno: il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 stabilisce la modalità con cui i docenti interessati possono conseguire il titolo di specializzazione nel sostegno alle attività didattiche degli alunni con disabilità. Come abbiamo più volte ricordato, al momento il Tirocinio formativo attivo è la sola via attraverso cui potersi specializzare nel nostro Paese, possibilità riservata a tutti coloro che hanno i requisiti previsti dal relativo bando: anche i docenti con contratto a tempo determinato o già di ruolo, se in possesso dei requisiti, possono pertanto prendervi parte. Cosa succede in questi casi? Il docente in servizio come deve svolgere il tirocinio diretto?
Il tirocinio è momento principale del TFA sostegno
Momento fondamentale del TFA sostegno è il tirocinio: il suddetto Decreto n. 249 ne definisce il monte ore, sia per quello indiretto che diretto, stabilendo 475 ore, pari a 19 CFU. Il Decreto prevede che “Le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità”. Gli Uffici scolastici regionali, in accordo con gli Atenei, devono individuare e accreditare delle scuole in cui poter svolgere le ore stabilite.
Tirocinanti con contratto a tempo determinato o di ruolo
Cosa avviene nel caso in cui i tirocinanti abbiano un contratto di lavoro a tempo determinato o, ancor meglio, sono già docenti di ruolo? In base all’art. 6 del D.M.n.93 del 30 novembre 2012, questi docenti possono svolgere le attività di tirocinio diretto presso la sede in cui prestano servizio, anche se non inserita nell’elenco delle scuole accreditate dagli USR: in questi casi, infatti, si procede subito con l’accreditamento.
Durante l’emergenza sanitaria da Covid e in circostanza eccezionali, qualora il tirocinante abbia un incarico a termine su posto di sostegno nel grado di scuola per cui vuole conseguire il titolo di specializzazione, è stato possibile svolgere le attività di tirocinio seguendo lo stesso alunno assegnato dal Dirigente scolastico: in questo caso, il docente ha dovuto espletare il monte ore previsto al di fuori dell’orario di servizio. Cessato lo stato di emergenza, le scuole e gli USR potrebbero non concedere più questa possibilità.