Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, una delle principali ‘accuse’ che vengono mosse all’algoritmo utilizzato per la procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato è quella derivante dal fatto che molti aspiranti sono stati scavalcati da colleghi con punteggi inferiori. Tutto questo è dovuto al fatto che l’algoritmo considera rinunciatari quei candidati che, non avendo espresso tutte le preferenze in sede di presentazione della domanda, non sono stati soddisfatti in occasione del proprio turno di nomine, in relazione alle preferenze indicate. Vediamo quali sono le indicazioni ministeriali riguardanti le disponibilità sopravvenute, anche a seguito di eventuali rinunce agli incarichi di supplenza.
Disponibilità sopravvenute, in base a quali criteri vengono attribuite le supplenze?
Partiamo da quanto indicato al comma 8 dell’articolo 12 dell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 (Ordinanza che istituì due anni fa le nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Qui si legge:
‘Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento’.
Attribuzione supplenze, come opera l’algoritmo per le disponibilità successive
Un primo aspetto è questo: qualora dovessero rendersi disponibili nuove cattedre, per effetto di rinunce ma non solo per questo motivo, l’attribuzione del posto riguarderà solamente questi aspiranti che, in precedenza, non hanno ricevuto proposte di assunzione.
In secondo luogo, come sopra disposto, se in occasione del primo turno di nomine, per una determinata classe di concorso, l’algoritmo è arrivato ad assegnare gli incarichi sino all’aspirante Rossi, per le nuove nomine si procederà partendo dall’aspirante Bianchi, collocato in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, ovvero l’aspirante Rossi.
La procedura vale anche se l’aspirante Rossi non è stato destinatario di alcuna supplenza, a motivo del fatto, come si diceva in precedenza, che non è stato possibile soddisfarlo in base alle preferenze espresse nella domanda. Nel suddetto articolo 12, infatti, si parla esplicitamente di ‘ultimo dei candidati trattato dalla procedura’, a prescindere dall’esito.
Pertanto, al turno di nomina seguente, l’algoritmo ripartirà trattando il candidato Bianchi, collocato in posizione successiva rispetto al candidato Rossi.
Cosa dice l’OM 112/2022
Tale aspetto è stato ribadito dall’O.M. 112/2022, dove si legge: ‘L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto’.
Anche l’USP di Cagliari, in una recente Nota, ha ulteriormente chiarito il punto in questione: ‘Si rammenta che le supplenze sulle disponibilità sopravvenute conferite […] sono state assegnate, ai sensi della normativa in materia di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, […] agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dal precedente turno di nomina’.