È illegittimo il mancato riconoscimento dell’anno di servizio ai fini della ricostruzione di carriera, quando il servizio dal 1° febbraio agli scrutini sia stato interrotto da periodi in cui il titolare non sia rientrato. Lo ha stabilito il Tribunale di Cassino, accogliendo il ricorso proposto dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Ricostruzione carriera, sentenza del Tribunale di Cassino su mancato riconoscimento dell’anno di servizio
Il Tribunale laziale ha riconosciuto l’illegittimità del mancato computo nel decreto di ricostruzione di carriera dell’anno di servizio prestato dal 1° febbraio fino agli scrutini, che sia stato interrotto nei periodi di sospensione delle lezioni.
Il Giudice, accogliendo integralmente l’assunto difensivo presentato dall’Avvocato Altieri, con la sentenza del 29 settembre scorso, ha chiarito che l’art. 37 del CCNL Scuola 2006-2009, nello stabilire che per ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile, dopo un periodo di assenza superiori a 150 giorni (ridotto a 90 giorni nel caso di docenti delle classi terminali), è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali, ha chiarito che “Rileva infatti esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo e, come nel caso di specie, rileva altresì che il periodo o i periodi di assenza non sono stati interrotti dal rientro in servizio effettivo del docente.
La norma infatti mira a salvaguardare le esigenze di continuità didattica, intesa come principio di salvaguardia dell’effettività del diritto all’istruzione di alunni e studenti che sarebbe pregiudicato dal ricambio dei docenti, all’avvicinarsi del termine dell’anno scolastico. Tale norma, quindi, costituisce in capo al docente supplente un vero e proprio diritto alla proroga contrattuale: il contratto di lavoro, in origine avente un termine di scadenza fissato con l’assenza del titolare, dovrà essere prorogato fino agli scrutini e le valutazioni finali, senza alcuna discontinuità contrattuale, per assicurare, come correttamente osservato dalla ricorrente “quel continuum tra l’attività di insegnamento e l’attività di valutazione dei discenti effettuata dal docente che costituisce la ratio dell’art. 11, comma 14, L. 3 maggio 1999, n. 124”.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha ordinato il rifacimento del decreto di ricostruzione di carriera che tenga conto dell’anno di servizio non valutato e la condanna al pagamento delle conseguenti, arretrate differenze stipendiali.