Concorso straordinario
Concorso straordinario

Concorso straordinario bis, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha provveduto a pubblicare in data 24 ottobre 2022 la Nota N. 15542 avente il seguente oggetto ‘Avvio procedura assegnazione provincia e sede ai candidati vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 per l’anno scolastico 2022/2023 – Chiarimenti’.

Concorso straordinario bis, Nota N. 15542 USR Piemonte: chiarimenti sulla possibilità di usufruire dell’articolo 36 del CCNL

Nella Nota in questione, l’USR Piemonte fornisce alcuni chiarimenti in risposta alle numerose richieste pervenute nei giorni scorsi. In particolare si segnala quanto segue: 

‘La possibilità per i candidati vincitori della procedura concorsuale straordinaria (esclusivamente nel caso in cui gli stessi stiano attualmente svolgendo servizio, per la medesima classe di concorso e/o tipologia di posto, con incarico a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2023, su posto vacante e disponibile non già accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9-bis del decreto-legge n. 73 del 2021) di poter fruire, al fine di garantire la continuità didattica, della possibilità di svolgere il relativo periodo di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio, sarà valutata ed autorizzata dai competenti Uffici di Ambito Territoriali, esclusivamente dopo la fase di assegnazione della sede tra una di quelle disponibili ed accantonate, nelle province, con provvedimento prot. n. 11089 del 22 luglio 2022 rinvenibile nell’area reclutamento personale docente al link http://www.istruzionepiemonte.it/immissioni-in-ruolo-a-s2022_2023_ripartizionecontingente/. 

L’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte chiarisce, inoltre, che, in caso di esito positivo del periodo di formazione e prova, il candidato vincitore, a prescindere dalla sede scolastica presso la quale avrà svolto il sopra indicato periodo (che potrà essere anche ubicata presso province diverse da quella assegnata e/o in regioni diverse dal Piemonte), sarà immesso in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, ai sensi della procedura di cui dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nella provincia e presso la sede scolastica assegnata precedentemente dall’Ufficio di Ambito territoriale competente , disponibile tra quelle a tale scopo accantonate. 

Infine, l’USR Piemonte chiarisce che il candidato vincitore, già docente di ruolo sulla medesima classe di concorso e/o tipologia di posto della presente procedura, non potendo fruire della possibilità prevista dall’articolo 36 del vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, per accettare rapporti di lavoro a tempo determinato, se non in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede, dovrà dimettersi dal ruolo attuale, per poter svolgere, in qualità di supplente annuale, il periodo di formazione e prova della presente procedura. 

Il candidato vincitore invece, già docente di ruolo su classe di concorso e/o tipologia di posti diverse da quella della presente procedura, secondo quanto chiarito con la Nota N. 12385 del 24 agosto 2022, potrà fruire della possibilità prevista dall’art. 36 del vigente CCNL comparto Istruzione e Ricerca ed accettare la supplenza annuale al 31 agosto sulla sede assegnata tra quelle accantonate per la presente procedura, mantenendo la titolarità della sede.

NOTA