Dopo i due lunghi anni di pandemia, le attività scolastiche hanno ripreso il loro svolgimento regolare e già dalla scorsa primavera le scuole hanno avuto la possibilità di organizzare nuovamente uscite didattiche e viaggi di istruzione. Considerando l’annullamento delle restrizioni con la fine dello stato di emergenza, nelle riunioni collegiali di inizio anno si incominciano pertanto ad organizzare visite guidate e gite scolastiche, che in molte scuole già si stanno svolgendo. I docenti hanno l’obbligo di accompagnare i propri alunni o possono esimersi dal farlo?
Normativa di riferimento per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione
In primo luogo, ci sembra opportuno fare una distinzione tra uscite didattiche e viaggi di istruzione, in quanto le due attività non coincidono: per uscita didattica, infatti, si intende l’attività che si conclude entro l’orario di lezione, la visita guidata e la gita scolastica potrebbero estendersi per tutta la giornata, mentre il viaggio di istruzione in genere prevede almeno un pernottamento fuori sede.
Da un punto di vista normativo, i DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno conferito piena autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, sia in Italia che all’estero. In modo particolare, a partire dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha sancito la completa autonomia delle scuole anche in questo ambito; ne consegue che la previgente normativa in materia rappresenta solo un riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 297/1994 edell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, il Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa e il Consiglio di istituto devono fissare i criteri generali organizzativi per tutte le tipologie di uscita.
Nessun obbligo per i docenti
Gli art. 28 e 29 del CCNL definiscono gli obblighi del personale docente, in merito all’attività di insegnamento e alle attività funzionali ad esso: uscite didattiche e viaggi di istruzione rientrano tra le attività aggiuntive, e pertanto necessitano della disponibilità dei docenti. Ai sensi del comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992, il dirigente scolastico “individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni”: all’interno di ogni Consiglio di classe ogni insegnante è libero di scegliere se rendersi o meno disponibile come docente accompagnatore.
Il caso dell’uscita didattica dovrebbe essere considerato a sé: qualora il docente fosse in servizio nella classe impegnata con la suddetta attività, questa rientrerebbe infatti nel normale servizio svolto, ma se l’insegnante dovesse svolgere ore in più rispetto alle previste dall’orario, gli spetta la dovuta remunerazione come ore eccedenti.